Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 2043 c.c. - Risarcimento per fatto illecito

Art. 2043 c.c. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
_____________

Formulario: Atto di citazione per fatto illecito

_____________

Giurisprudenza sulla responsabilità extracontrattuale o aquiliana e sull'art. 2043 c.c.
Cass. massima sentenza n. 2278 del 29.03.1983
Qualora il conducente di un autoveicolo sia stato assolto dal reato di lesioni colpose in danno della persona trasportata per insufficienza di prove sull'elemento soggettivo del reato, quella non può promuovere l'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c., stante l'identità concettuale fra l'elemento della colpa influente ai fini penali e quello della colpa posta a base della responsabilità civile ordinaria e non essendo invocabile, da parte delle persone trasportate nei confronti del loro vettore, la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c.

Cass., massima sent. n. 26042 del 23.12.2010
In tema di nesso causale ex art. 2043 c.c., esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli art. 40 e art. 41 c.p. ed il danno rileva solo come evento lesivo, ed il secondo, al quale va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., che riguarda la determinazione dell'intero danno cagionato oggetto dell'obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all'interno delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici. Nella specie la Cassazione ha ritenuto sussistente il nesso di causalità fra la tardiva corresponsione da parte della P.A. dell'indennità di requisizione e l'inadempimento da parte del titolare del bene requisito all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo fondiario, cui sia seguita l'espropriazione del bene, allorché l'inadempimento sia una conseguenza probabile e verosimile del tardivo versamento dell'indennità.

Cass., massima sentenza, sent. n. 8496 del 18.10.1994
La banca che, anche solo colposamente, alteri l'ordine cronologico del pagamento, ai rispettivi beneficiari, degli assegni emessi da un proprio correntista, lasciando accantonato un titolo che - pur essendo "coperto" nel momento in cui le era pervenuto - risulti privo di copertura all'atto della registrazione dell'operazione, è responsabile, a norma dell'art. 2043 c.c. della lesione che tale comportamento abbia provocato al diritto di credito vantato dal prenditore dell'assegno nei confronti del traente dello stesso (pregiudizio, nella specie, consistito nel mancato introito dell'importo del titolo, a seguito del protesto dello stesso e del fallimento del traente), sussistendo il requisito dell'"ingiustizia del danno", sia in quanto oggetto della lesione è il diritto soggettivo di credito del prenditore del titolo, sia perché, con il descritto comportamento (commissivo e non solo omissivo), l'azienda di credito trattaria risulta aver violato i principi di correttezza e trasparenza dell'attività bancaria e, in particolare, il vincolo d'indisponibilità della "provvista", che è posto al fine di assicurare che gli assegni vengano pagati nel rigoroso rispetto dell'ordine di presentazione.


Cass., S.U., massima sent. n. 24408 del 21.11.2011
In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ed in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli art. 40 e art. 41 c.p., qualora un determinato evento dannoso sia riconducibile a volte alle cause naturali e a volte alle cause umane, non si versa in ipotesi di concorso di cause finalizzate alla produzione di uno stesso evento, bensì di eventi ulteriori e diversi, ciascuno con una propria causa; in tale eventualità, pertanto, non vige il principio per cui il fatto dannoso va addebitato per intero o alla causalità naturale o a quella umana, sicché il giudice può procedere all'attribuzione percentuale delle rispettive responsabilità, tenendone conto ai fini del conseguente obbligo di risarcimento del danno.

Cass., massima sentenza n. 16123 del 08.07.2010
In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli articoli 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso.

Cass., massima sent. n. 10842 del 11.05.2007
In tema di tutela dai danni causati al patrimonio zootecnico da animali randagi o in via di estinzione, disciplinata dalla legge regione Calabria 27 gennaio 1986, n. 3 (nel testo sostituito dall'art. 25, quarto comma, della legge reg. 22 settembre 1998, n. 10), in base ai principi informatori della materia e dell'onere della prova in fattispecie di responsabilità oggettiva, l'imputabilità del fatto dannoso alla regione prescinde dalla dimostrazione di una "culpa in vigilando", ed attiene unicamente alla verifica fattuale di una fattispecie dannosa, che può ritenersi adeguatamente assolta mediante invio, alla Regione, da parte dell'interessato, dei verbali redatti dall'ufficiale sanitario (sulla causa della morte dell'animale) e dagli ufficiali della forestale (sulle cause della morte e sullo stato dei luoghi).

Cassazione, massima sentenza n. 20571 del 06.09.2013
In materia di rumori ed immissioni che superano la normale tollerabilità, l'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato, per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni, rientra tra le azioni negatorie, di natura reale, poste a tutela della proprietà. Trattasi di un'azione volta a far accertare, in via definitiva, l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene, indispensabili per farle cessare. L'azione inibitoria disciplinata dall'art. 844 c.c. può essere esperita dal proprietario del fondo per far cessare le immissioni nocive alla salute, unitamente all'azione risarcitoria, prevista dall'art. 2043 c.c. e all'azione di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c. In sostanza la lesione del diritto alla salute presuppone un'autonoma domanda ma con lo stesso atto possono proporsi anche le distinte domande dirette ad ottenere la tutela dei differenti diritti soggettivi, proprietà e salute, che si assumano lesi.

Consiglio di stato, massima sentenza n. n. 4344 del 02.09.2013
Il solo ritardo nell'emanazione di un atto amministrativo è elemento sufficiente per configurare un danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento, nel caso di procedimento amministrativo lesivo di un interesse pretensivo dell'amministrato, ove tale procedimento sia da concludere con un provvedimento favorevole per il destinatario (art. 2043 c.c.).

Cassazione, massima sentenza n. 15666 del 21.06.2013
Quando l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d'ufficio) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. (responsabilità per cose in custodia), a meno che l'attore non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detto articolo. A tal fine, tuttavia, deve ritenersi insufficiente un generico richiamo alla norma di legge che disciplina suddetta responsabilità speciale, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta.

Cassazione, massima sentenza n. 14046 del 04.06.2013
 L'azione risarcitoria esperibile dall'avente diritto alla prelazione agraria ex art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, il quale sia destinatario di una proposta di alienazione del fondo ad un prezzo artatamente superiore a quello realmente pattuito tra le parti, va ricondotta alla comune azione di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., e non all'"actio dolis causam incidens" ex art. 1440 c.c., costituendo un'azione di tutela esterna del diritto di prelazione, il cui esercizio viene così reso più oneroso.

Cass., massima sentenza 10111 del 17.04.2008
Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. L'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati.

Cass., sez. lavoro, sentenza n. 6427 del 11.03.2008
La mancata trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE - non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non ne consentivano la quantificazione - fa sorgere, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento del danno cagionato per il ritardato adempimento, consistente nella perdita della "chance" di ottenere i benefici - essenziali per consentire un percorso formativo scevro, almeno in parte, da preoccupazioni esistenziali - resi possibili da una tempestiva attuazione delle direttive medesime.

Consiglio di Stato sentenza n. 5247 del 31.10.2013
In materia di risarcimento del danno da illecita attività provvedimentale dell'amministrazione (cfr. art. 2043 c.c.) la prova dell'esistenza dell'antigiuridicità del danno deve intervenire all'esito di una verifica del caso concreto che faccia concludere per la sua certezza la quale, a sua volta, presuppone: l'esistenza di una posizione giuridica sostanziale; l'esistenza di una lesione che è configurabile (oltre ché nell'ovvia evidenza fattuale) anche allorquando vi sia una rilevante probabilità di risultato utile frustrata dall'agire (o dall'inerzia) illegittima della P.A.