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Art. 116 c.p.c. - Valutazione delle prove

art. 116 cpc - Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

Giurisprudenza sull'art. 116 cpc
Cassazione sentenza n. 22244 del 17.10.2006
Il soggetto che abbia proposto impugnazione (ovvero vi abbia resistito) nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c.

Cassazione sentenza n. 22407 del 19.10.2006
In tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova" - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.

Cassazione sentenza n. 26965 del 20.12.2007
La violazione del principio di cui all'art. 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove è censurabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., solo se il giudice di merito valuta una prova e in genere una risultanza probatoria non già secondo il suo prudente apprezzamento, ma sulla scorta di altri e diversi valori, oppure attribuisca ad essa un valore legale tipico che il legislatore preveda per una diversa risultanza probatoria.

Cassazione sentenza n. 20104 del 18.09.2009
In tema di prove, non può supplirsi all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, integrando, tra l'altro, l'inosservanza all'ordine di esibizione, quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.




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