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Art. 163-bis c.p.c. - Termini per comparire

Art. 163 - bis c.p.c. - Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.
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Giurisprudenza e sentenze sull'art. 163 bis cpc
Nel caso in cui l'attore assegni un termine di comparizione eccedente il minimo, non è affetta da nullità l'anticipazione dell'udienza di comparizione, ove il convenuto si sia costituito dopo la scadenza del termine minimo di comparizione, sempre che la parte intimata abbia avuto piena e tempestiva conoscenza del provvedimento presidenziale di anticipazione (chiesto ed ottenuto dal convenuto costituito) e, quindi, senza impedimenti o limitazioni per l'esercizio del suo potere di difesa, in conformità alla "ratio" della disciplina del combinato disposto dell'art. 163-bis, terzo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 70 disp. trans. c.p.c., diretta ad assicurare, con la regolare costituzione del contraddittorio, la possibilità più ampia di difesa.
Sez. II, sent. n. 1422 del 28-02-1984

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale si propone con citazione alla quale si applica l'art. 163-bis cod. proc. civ. sulla durata del termine a comparire, compresa la disposizione di cui al comma secondo di detto articolo che consente l'abbreviazione del medesimo termine per le cause che richiedono pronta spedizione, a seguito di decreto motivato del capo dell'ufficio. La trascrizione di tale decreto nella copia notificata della citazione è sufficiente ad escludere il vizio di nullità della citazione stessa, atteso che la previsione contenuta nel citato comma secondo, relativa alla stesura del decreto menzionato in calce anche alle copie dell'atto, oltreché all'originale dello stesso, non può considerarsi dettata a pena di nullità, tale conseguenza dovendo ritenersi riservata all'assenza sulla citazione notificata della copia del decreto stesso.
Sez. U., sent. n. 10155 del 14-10-1998

I termini per comparire in giudizio stabiliti dall'art. 163-bis c.p.c., sono fissati, non in relazione ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta, sicché, se questa è stata effettuata nel domicilio eletto dalla parte presso il proprio procuratore residente fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, non essendosi avvalso il notificante della facoltà di eseguirla presso la cancelleria del giudice adito, dove s'intendeva eletto il domicilio del procuratore ai sensi dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, è a tale luogo di effettiva notifica che bisogna aver riguardo ai fini del termine di comparizione, e non a quello dove la notificazione stessa si sarebbe potuta eseguire, con la conseguenza che l'inosservanza del detto termine, con riguardo ad una citazione in appello, ne comporta la nullità e, quindi, l'inammissibilità del gravame ove la costituzione della controparte, avente efficacia di sanatoria "ex nunc", sia avvenuta dopo il decorso del termine per l'appello.
Sez. II, sent. n. 1616 del 14-02-1987

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