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Art. 2907 c.c. - Attività giurisdizionale

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte [c.p.c. 99, 100] e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero [c.c. 67, 85, 102, 117, 119, 125, 336, 417, 418, 848; c.p.c. 69] o d'ufficio.

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