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Art. 1538 c.c. - Vendita a corpo

Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura , sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.

Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.

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Giurisprudenza
Cass., massims sent. n. 23343 del 04.11.2009
Nel caso in cui il compratore di un fondo agisca nei confronti del venditore per ottenere la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno, sul presupposto che una parte dell'immobile venduto risulta di proprietà di un terzo, si configura un'ipotesi di evizione parziale, disciplinata dall'art. 1480 c.c., con la conseguente inapplicabilità del termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 1541 dello stesso codice, avente riguardo unicamente alla diversa ipotesi di cui all'art. 1538, e cioè al caso in cui si accerti che il fondo oggetto della compravendita abbia una estensione minore da quella dichiarata dai contraenti.


Cass., massima sent. n. 7594 del 09.07.1991
Anche nella vendita immobiliare a corpo, la menzione nel contratto della misura dell'immobile, costituisce, nella previsione dell'art. 1538 cod. civ., un elemento cui la norma stessa, ricorrendo determinati presupposti di carattere oggettivo (scarto superiore al ventesimo fra la misura reale e quella indicata nel contratto) attribuisce rilevanza ai fini della possibilità di chiedere una rettificazione del prezzo, salvo che le parti manifestino la volontà di derogare alla stessa norma avente carattere dispositivo, e perciò che dall'interpretazione del contratto risulti che le parti medesime abbiano considerato irrilevante l'effettiva estensione dell'immobile, quale che essa sia.

Cass., massima sent. n. 12791 del 27.12.1993
Mentre nella vendita a misura, in cui il prezzo è determinato in base alle effettive dimensioni dell'immobile, il compratore ha diritto ad una riduzione di esso se la misura effettiva risulti inferiore a quella indicata nel contratto, nella vendita a corpo, i cui il prezzo è stabilito in relazione all'entità globale del bene indipendentemente dalle sue dimensioni reali, non si procede a diminuzione, salvo che la misura reale sia inferiore di un ventesimo rispetto a quella precisata nel contratto. In entrambe le ipotesi, è presa in considerazione sempre e soltanto la misura concreta e reale del bene, cioè quella dell'estensione dei terreni e della superficie o cubatura dei fabbricati e non la misura della edificabilità, che è una qualità del suolo esulante dall'ambito del criterio quantitativo della misura cui si riferiscono le due menzionate norme, senza alcuna possibilità di una loro applicazione estensiva ed analogica.