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Art. 4 c.p.p. - Regole per la determinazione della competenza



Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
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La norma esprime il principio del tempus regit actum del nostro ordinamento processual-penalistico. Il principio "tempus regit actum" trova applicazione, in difetto di disposizioni di carattere transitorio, ogni qualvolta lo spostamento della competenza da un giudice all'altro sia previsto da una norma processuale o segua come effetto mediato alla modificazione della pena edittale comminata per un determinato reato, sempre che, tuttavia, la competenza non si sia già radicata in capo a uno dei due, prevalendo, in tal caso, un altro principio, quello della "perpetuatio iurisdictionis", che affonda le sue radici nel principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
Ne segue ch il principio generale della immediata applicazione delle nuove norme deve considerarsi temperato da quello della perpetuatio iurisdictionis, nel senso che, nel caso in cui il procedimento sia pervenuto alla fase del dibattimento, la competenza deve ritenersi radicata presso il giudice anteriore. Perché, quindi, lo "iudicium" possa considerarsi "acceptum" (con la conseguenza che "ibi et finem accipere debet") non è sufficiente la semplice pendenza del procedimento davanti ad un ufficio giudiziario, ma è necessario che il giudice abbia iniziato a conoscere del procedimento, abbia cioè esercitato attività di giurisdizione. Ne consegue che, affinché possa ritenersi operante il criterio della "perpetuatio iurisdictionis" non è sufficiente la mera presentazione di un'istanza ad un ufficio, ma è necessario che il giudice al quale l'istanza è rivolta ne abbia iniziato concretamente la trattazione prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. 

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