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ACCESSORIETA' - RIDUZIONE DEL PREZZO E RICHIESTA DI PAGAMENTO - MANCANZA - CASS. SENT. N. 7863 DEL 04.08.1990

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 15 novembre 1985 la s.a.s. "A.", corrente in Como, proponeva opposizione al decreto emesso in data 4 ottobre 1985 dal Presidente del Tribunale di Prato di ingiunzione al pagamento in favore dalla s.r.l. B., con sede in Prato, della somma di L. 49.952.610 a titolo di corrispettivo di compravendita dei tessuti.

Preliminarmente eccepiva la continenza ex art. 39 c.p.c. sul presupposto che la causa era ricompresa in quella più ampia promossa da essa opponente avanti il Tribunale di Busto Arsizio con citazione notificata il 23 settembre 1985 ed avente ad oggetto domanda di riduzione del prezzo per difetti e mancanza di qualità della merce per la quale era stato successivamente chiesto il corrispettivo in sede monitoria, oltre che domanda risarcitoria con compensazione tra i rispettivi crediti.

Chiedeva pertanto declaratoria di continenza di causa e della conseguente nullità del decreto opposto, con termine per la riassunzione davanti al giudice preventivamente adito.

Nel merito chiedeva la riduzione del prezzo e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni da computarsi con il suo credito per vizi della merce.

Istituitosi il contraddittorio, l'opposta eccepiva che il Tribunale di Busto Arsizio era incompetente per territorio, essendo competente quello di Prato o, in alternativa, di Como, sicché gli atti, a norma dell'art. 39 c.p.c. non andavano rimessi al Giudice preventivamente adito. Nel merito chiedeva il rigetto della opposizione sostenendo la inesistenza dei vizi e comunque la decadenza della garanzia.

Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto, la causa precisate le conclusioni, veniva rimessa in decisione, onde con sentenza non definitiva del 18 marzo 4 luglio 1987 il Tribunale di Prato rigettava l'eccezione di continenza di causa e la conseguenziale domanda di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Ricorre per regolamento di competenza l'opponente "A.". Resiste con memoria l'opposta. Il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Prato.

Motivi della decisione

Con l'unico complesso motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale di Prato abbia ritenuto la incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio a decidere sulla domanda di condanna al pagamento del prezzo proposta dalla B. sull'assunto che il contratto non si fosse in tale sede concluso e ciò non ammettendo la prova contraria chiesta dall'A..

Sostiene comunque che, in quanto dinanzi a detto Tribunale era stata già proposta domanda di riduzione del prezzo per vizi della merce da consegnarsi in tal luogo ed in quanto questa domanda coinvolgeva quella relativa al pagamento del prezzo del quale era stata chiesta altresì compensazione con il credito risarcitorio derivato dai vizi della merce, doveva essere dichiarata la competenza del Tribunale di Busto Arsizio e ciò quanto meno in virtù della vis attractiva dispiegata dall'accessorietà della domanda in esame, ai sensi dell'art. 31 c.p.c..

Il ricorso è infondato.

Invero, la domanda intesa ad ottenere il pagamento del prezzo di una compravendita non si identifica quanto al petitum, che è di natura condannatoria, con la quale la domanda di riduzione del prezzo per vizi della merce, che ha invece un petitum di accertamento modificativo in ordine al quantum del prezzo dovuto e che pertanto si rileva soltanto connessa con la prima così come, per quanto attiene alla diversa obbligazione da eseguirsi al domicilio della venditrice in Prato, la domanda di compensazione del prezzo stesso con il credito risarcitorio dei danni lamentati dal compratore. E poiché, a differenza della continenza di causa, che comporta l'obbligo del giudice successivamente adito di dichiararla a favore del giudice preventivamente adito che sia anche competente per la causa successivamente proposta, la connessione e peraltro negli stretti limiti delle fattispecie dell'accessorietà e della garanzia previste dall'art. 31 e 31 cpc comporta esclusivamente la facoltà della parte di proporre la domanda al giudice della causa principale, deve escludersi per tale rapporto, per il quale non ricorre neppure il requisito dell'accessorietà delle obbligazioni del prezzo rispetto alla consegna della merce, l'automatica vis attractiva pretesa dal ricorrente.

Inoltre, quanto alla prova della mancata conclusione del contratto nella circoscrizione del Tribunale di Busto Arsizio, nella sentenza impugnata si è avuto cura di rilevare che in loco la società A. disponeva soltanto di un magazzino come da certificato della camera di Commercio, mentre la sede legale della società stessa è in Como ove deve ritenersi essere pervenuta l'accettazione della venditrice sia pure comunicata, come si assume, per telefono.

E poiché il luogo di adempimento del pagamento del prezzo coincide con la sede della venditrice devesi dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Prato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Prato e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di questo procedimento liquidate in L. 35.050 oltre a L. 600.000 per onorari.

Roma, 20 gennaio 1989.