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Art. 1480 c.c. - Vendita di cosa parzialmente di altri



Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

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Giurisprudenza
Cass., massima sent. n. 7749 del 02.08.1990
I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 cod. civ., in favore del coerede postulano che l'alienazione posta in essere da un altro coerede riguardi la quota ereditaria (o parte di essa) intesa come porzione ideale dell'"universum ius defuncti" e vanno pertanto esclusi quando attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie (quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto tra esso e l'entità delle cose vendute) risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario o parametro per individuare la quota di detto patrimonio in quanto tale. In tal caso, data la mancanza nel coerede della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene, l'efficacia della alienazione, con effetti puramente obbligatori, resta subordinata alla condizione della assegnazione, a seguito della divisione, del bene (o della sua quota parte) al coerede medesimo e quindi non può sorgere il pregiudizio (intromissione di estranei nella comunione ereditaria) che la norma in questione vuole evitare.

Cass., Massima sent. n. 8228 del 11.08.1990
Nell'ipotesi in cui venga promesso in vendita un bene unitariamente considerato di proprietà del promittente venditore, che risulti successivamente appartenente a più comproprietari in comunione "pro indiviso", non può essere pronunciata sentenza che disponga il trasferimento all'acquirente dell'intero immobile, atteso che l'intervento del giudice ex art. 2932 c.c.deve rimanere nei limiti delle intese negoziali delle parti avente ad oggetto una vendita interamente traslativa, senza potere diversamente attribuire a quell'accordo una efficacia parzialmente obbligatoria ravvisando nella parte indivisa non di spettanza del promittente venditore una promessa di vendita di cosa altrui.