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Art. 33 c.p.c. - Cumulo soggettivo



Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

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Giurisprudenza
Cass. massima sentenza n. 898 del 18.01.2005
Allorquando in una controversia nella quale si sia realizzato un cumulo soggettivo ed oggettivo di domande, il giudice proceda alla separazione di una o di alcune domande dalle altre e su di esse pronunci successivamente sentenza declinatoria sulla competenza, il contraddittorio nel giudizio di regolamento di competenza introdotto contro tale sentenza riguarda esclusivamente le parti del giudizio relativo alla domanda o alle domande su cui, a seguito della separazione, sia stata pronunciata la decisione relativa alla competenza e non si pone alcun problema di applicabilità del regime di cui agli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. nei riguardi delle parti delle cause non decise. Tale problema si pone, invece, allorquando il giudice provveda alla separazione in sede decisoria, ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 5, cod. proc. civ., e cioè, nel procedere alla decisione della controversia in cui il cumulo si sia realizzato, declini la competenza soltanto su alcune delle cause e, con separato provvedimento ordinatorio, disponga la separazione delle altre cause e l'ulteriore prosieguo del giudizio su di esse (o le rimetta o ne rimetta alcune al giudice di competenza inferiore), atteso che in tale caso la sentenza sulla competenza, non essendo stata la decisione preceduta dalla separazione, si deve intendere pronunciata tra tutte le parti del giudizio cumulato, essendo ancora le cause riunite, con la conseguenza che occorre stabilire se fra le cause destinatarie di tali diversi provvedimenti vi fosse un nesso di scindibilità o di inscindibilità e, quindi, debba applicarsi al regolamento di competenza la disciplina dell'art. 331 o quella dell'art. 332 cod. proc. civ.

Cass., sez. un., massima sent. n. 5090 del 27.02.2008
Con riferimento alle domande proposte da una società italiana nei confronti di una banca italiana, di una società algerina e di una banca algerina, trattandosi di un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande, proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, legate da un vincolo di connessione tale da imporne la trattazione unitaria (art. 33 cod. proc. civ.), la giurisdizione è del giudice italiano, atteso che spetta al giudice italiano la domanda nei confronti della banca italiana e che, sulla base dei criteri di collegamento dell'art. 3 della legge n. 218 del 1995 (mancando una convenzione sulla giurisdizione tra l'Italia e l'Algeria), per le materie incluse (come quella della specie) nella Convenzione di Bruxelles (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 804 del 1971), si applica la stessa Convenzione anche quando il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, e che, per l'ipotesi di cumulo soggettivo suddetto, l'art. art. 6, n. 1 della Convenzione consente all'attore, in caso di pluralità di convenuti, di citare il convenuto domiciliato in uno Stato contraente dinanzi al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi.