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Art. 43 c.c. - Domicilio e residenza



Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

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Formulario: Elezione di domiclio
DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO

Il sottoscritto ..., nato a ..., il ..., C.F. ..., in riferimento al seguente affare: ...

DICHIARA

di eleggere il proprio domicilio nel comune di ... Via/Piazza ... n. ..., presso ...

Luogo, data e firma

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Giurisprudenza
Cass. massima sent. n. 12259 del 19.05.2010
In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 43 cod. civ, deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali.

Cass. massima sent. n. 19595 del 29.09.2004
Ai fini dell'individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi alla stregua del criterio del luogo di residenza del convenuto al momento della proposizione della domanda (art. 706 cod. proc. civ.), tale luogo deve essere identificato con la casa familiare, la quale individua presuntivamente il luogo di dimora abituale della coppia, salvo che detta presunzione venga legittimamente superata fornendo la prova, il cui onere grava sul coniuge che contesti una simile circostanza, dello spostamento, da parte del medesimo convenuto, della propria abituale dimora di fatto in un altro luogo, nel qual caso la competenza territoriale spetta al giudice di quest'ultimo luogo. A tal riguardo, le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento affidata all'apprezzamento del giudice di merito, onde, allorchè si provi o risulti in concreto che il terzo di buona fede (che può anche essere il coniuge separato di fatto) fosse a conoscenza della mancata corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva, non può operare, rispetto a detto terzo, la più rigorosa disciplina prevista dall'art. 44 cod. civ. in ordine all'opponibilità del trasferimento di residenza.

Cass. massima sent. n. 24422 del 16.11.2006
In tema di notificazioni, ai fini della determinazione del luogo di residenza occorre fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell'atto, tenuto conto che le risultanze anagrafiche, rivestendo mero valore presuntivo, possono essere superate dalla prova contraria,che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa fra le parti prima del giudizio.