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Art. 60 c.p.c. - Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario


Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

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Giurisprudenza

Cass. massima sent. n. 5583 del 09.04.2003
In tema di esecuzione forzata, il pignoramento - quale atto dell'ufficiale giudiziario - che venga eseguito da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente non è inesistente (per tale dovendosi intendere l'atto del processo privo degli elementi essenziali indicati nel modello delineato dalla legge e, pertanto, esorbitante dallo schema legale, come nel caso di atto esecutivo compiuto da soggetto che non condivide in alcun modo le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, come accade per i commessi addetti all'U.N.E.P.) bensì affetto da nullità, da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..