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Art. 149 c.p.c. - Notificazione a mezzo del servizio postale



Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

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Giurisprudenza sull'art. 149 c.p.c.
Cass., massima n. 2276 del 14-02-2003
In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la disposizione dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, secondo cui, nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel secondo comma, la consegna del piego contenente l'atto oggetto della notificazione può essere effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona che, vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, è applicabile anche alle persone giuridiche; inoltre, poiché il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, la notifica deve ritenersi validamente effettuata anche qualora l'atto giudiziario sia stato consegnato al medesimo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che, come per il portiere, tra le sue mansioni rientri la distribuzione della posta ai destinatari che abitano, ovvero - nel caso di società - hanno sede nel fabbricato custodito. 

Cass., massima sent. n. 1465 del 13.02.1991
Il ricorso per Cassazione, che sia inoltrato per spedizione a mezzo di corriere privato, e pervenga alla cancelleria dopo il ricorso del termine di cui all'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile, dato che le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale, ed in particolare la norma dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 59, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna.



Cass., massima sent. n. 7607 del 30.03.2010
A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante. 

Cass., massima sent. n. 12544 del 27.08.2002
Con riguardo a notifica a mezzo del servizio postale, in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di temporanea assenza del destinatario (art. 8, comma secondo, legge n 890 del 1982) bisogna distinguere il perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificandosi il primo con il momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante - alla quale può essere collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico - coincidente, nella notifica a mezzo posta, con il deposito nell'ufficio postale del piego non consegnato, senza che abbia rilevanza, per negare la tempestività della notificazione, la data del ritiro del piego da parte del destinatario, poiché la giacenza prevista dalla legge è preordinata unicamente a tenere indenne quest'ultimo dai riflessi sfavorevoli dell'attività compiuta dal notificante ed a realizzare il risultato della conoscenza o mediante il ritiro o con gli altri elementi previsti dall'art. 8, comma secondo, per propiziare detta conoscenza, ivi compresa la c.d. compiuta giacenza.