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Art. 135 c.p. - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive



Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
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Giurisprudenza sull'art. 135 c.p.

Cass., massima sent. n. 5510 del 17.01.1995
La disposizione in tema di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie prevista dall'art. 135 c.p. ha natura sostanziale, in quanto costituisce, con riferimento alla pena, norma integrativa di quella principale concernente la fattispecie astratta di reato. Ne consegue che - poiché, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, c.p., nel caso di successione di leggi nel tempo si applica quella più favorevole al reo - in tema di sostituzione di pena detentiva con la sanzione pecuniaria corrispondente, il ragguaglio deve essere operato secondo i parametri dettati dalla norma vigente al "tempus commissi delicti". 

Cass., massima sent. n. 866 del 27.01.1996
Nel caso di condanna per reato commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993 n. 402 - che ha modificato l'art. 135 c.p., elevando a lire 75.000 per giorno l'importo da considerare per il ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva - la sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria va eseguita assumendo come parametro quello di lire 25.000 per giorno di pena detentiva, previsto dall'art. 135 c.p. anteriormente alla sua modifica, e non quello di lire 75.000, in quanto la norma innovatrice ha natura sostanziale e, come tale, è sottoposta al regime di cui all'art. 2, comma terzo, c.p.

Cass., massima sent. n. 15917 del 29.11.1990
Nell'ipotesi di irrogazione congiunta di una pena detentiva, non superiore ai limiti previsti dall'art. 163 c.p., e di pena pecuniaria, il beneficio della sospensione condizionale può essere concesso soltanto se a detta pena detentiva sia stata aggiunta una pena pecuniaria che, astrattamente convertita ai sensi dell'art. 135 c.p., priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso ai limiti indicati nel predetto art. 163 c.p.

Cass., massima sent. n. 10580 del 21.11.1997
La configurazione del reato continuato come reato unico deve essere esclusa allorché comporti conseguenze sfavorevoli per l'imputato o condannato e non sia positivamente prevista da una norma specifica. Ne consegue che ai fini dell'applicazione del criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria fissato dall'art. 135 c.p., come modificato dalla legge 5 ottobre 1993 n. 402, le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge devono essere scisse da quelle commesse dopo, e solo per quest'ultime il ragguaglio va effettuato in base all'aumentato parametro, trovando per le prime applicazione la precedente normativa più favorevole.