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Art. 171 c.p.c. - Ritardata costituzione delle parti



Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.

Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167.

La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

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Giurisprudenza sull'art. 171 c.p.c.
Cass. massima sentenza n. 14759 del 26.06.2007
L'omessa declaratoria di contumacia del convenuto irregolarmente costituitosi non dà luogo ad vizio della sentenza, ma ad una mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali. 

Cass. massima sentenza n. 1322 del 24.01.2006
In tema di improcedibilità dell'appello, l'art. 348, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la mancata costituzione in termini dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. (da intendersi richiamato dall'art. 347 c.p.c.), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l'applicazione del regime di cui all'art. 171, primo comma, in relazione all'art. 307, primo comma, c.p.c., e, quindi la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166, l'applicazione dell'art. 171, secondo comma, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello. Infatti, il richiamo alle "forme" ed ai "termini" del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347, primo comma, c.p.c., per quanto attiene alla costituzione dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 c.p.c.., in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile - ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione (quale sarebbe la riassunzione) o dell'altra parte, cioè l'appellato (quale sarebbe la riassunzione o la sua costituzione tempestiva) o di entrambe le parti. L'applicazione della norma dell'art. 171, secondo comma, c.p.c. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza.

Cass. massima sentenza n. 3171 del 13.05.1986
La tardiva costituzione dell'appellante a norma dell'art. 348 c.p.c., quando l'appellato non siasi costituito nei suoi termini, comporta, a norma dell'art. 307 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo, con l'onere della riassunzione nel termine perentorio di un anno dal provvedimento di cancellazione. Ne consegue che, ove il giudice d'appello abbia erroneamente permesso la prosecuzione del processo, la relativa sentenza deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, davanti al quale la stessa può essere riassunta entro un anno dalla pronuncia di cassazione.

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