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Art. 177 c.p.p. - Tassatività



L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

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Giurisprudenza sull'art. 177 c.p.p.
Cass., massima sent. n. 8893 del 03.08.1995
Dal mancato esame dell'istanza di ammissione all'oblazione non deriva alcuna nullità. Deve applicarsi, invero, il principio della tassatività delle nullità, stabilito dall'art. 177 c.p.p., e tale sanzione - per l'evenienza in esame - non è prevista da alcuna norma, né l'omissione in oggetto può essere inquadrata nell'ambito delle nullità di ordine generale. Il sistema delineato dall'art. 162 c.p., dall'art. 577 c.p.p. e dall'art. 141 disp. att. c.p.p. non consente una diversa conclusione, dacché la domanda di oblazione può essere proposta (e comunque riproposta in ipotesi di dispersione o mancato reperimento di esso) fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed a carico di colui che la propone si pone comunque un onere di diligenza in una sequenza procedimentale ove la sua partecipazione non è limitata all'atto di impulso (quale esercizio della facoltà di richiesta di ammissione), ma trova la sua essenziale estrinsecazione nel pagamento dell'oblazione quale presupposto indefettibile per la declaratoria di estinzione del reato.

Cass., massima sent. n. 37692 del 15.07.2011
In tema di misure cautelari reali, l'eventuale omessa notifica del decreto di revoca del sequestro preventivo nei confronti della persona interessata alla restituzione del bene non è sanzionata con la nullità, difettando un'espressa previsione della relativa causa d'invalidità ed essendo il diritto di difesa garantito dalla facoltà di proporre appello entro il termine di dieci giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'atto. 

Cass., Sezioni Unite, massima sent. n. 155 del 29.09.2011
Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, c.p.p., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione. 

Cass., Sezioni Unite, massima sent. n. 155 del 29.09.2011
L'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorchè un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti. 

Cass., massima sent. n. 21.12.2010
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., richiesto dell'archiviazione in un procedimento in danno di "persona da identificare", disponga all'esito dell'udienza camerale l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo di una persona identificata, imponendo contestualmente al P.M. la formulazione dell'imputazione a carico della predetta, previa notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.

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