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Art. 68 legge professionale forense (RDL n. 1578/1933) - Rinuncia alla solidarietà professionale

Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.

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Giurisprudenza sull'art. 68 legge professionale forense

Cass., massima sent. n. 2229 del 27.02.1995
Lo speciale procedimento abbreviato di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 e all'art. 68 del R.D.L. n. 1578 del 1933 è impiegabile dall'avvocato e dal procuratore legale soltanto per ottenere la liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari giudiziali nei confronti del proprio cliente e, se la controversia si sia conclusa con una transazione, anche dalla controparte, con la conseguenza che esso non può essere iniziato o proseguito ove faccia difetto uno dei presupposti previsti da dette norme (in quanto manchino, o vengano contestati, il rapporto di clientela, la natura giudiziale delle competenze pretese o l'avvenuta transazione della lite). Peraltro, nel caso in cui la mancanza del presupposto emerga in occasione della comparizione delle parti in Camera di Consiglio, il competente capo dell'ufficio giudiziario adito non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per la sola accertata inapplicabilità del procedimento speciale, ma, stante la regolare instaurazione del contraddittorio, deve ordinare che il procedimento prosegua secondo l'ordinario rito di cognizione.

Cass., massima sent. n. 8224 del 06.11.1987
La norma dell'art. 68 della legge professionale forense - la quale dispone che, quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso - introduce una deroga al principio secondo cui, salvi gli effetti di un eventuale provvedimento di distrazione delle spese, il procuratore e l'avvocato possono rivolgersi esclusivamente al cliente per richiedere il pagamento dei loro compensi, dato che il relativo credito sorge dal contratto d'opera intellettuale conferito con il mandato, sicché, trattandosi di deroga introdotta con norma di diritto singolare, se ne impone una stretta interpretazione. Pertanto con riguardo al giudizio definito con transazione dal curatore dell'intervenuto fallimento di una delle parti in giudizio l'avvocato di tale parte, non può (salva la richiesta in sede concorsuale) chiedere alla controparte il pagamento delle sue prestazioni in favore del fallito, invocando detta solidarietà nei confronti del curatore del fallimento, in quanto questi è intervenuto alla transazione avvalendosi di un potere autonomo conferitogli direttamente dalla legge, senza assumere così la veste di coobbligato solidale né quale terzo né tanto meno quale avente causa dal fallito in favore del quale sono state svolte quelle prestazioni.

Cass., massima sent. n. 10834 del 10.11.1990
La transazione considerata dall'art. 68 della legge professionale forense (il quale, con riguardo all'ipotesi di giudizio definito con transazione, prevede l'obbligo solidale delle parti al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese in favore degli avvocati e procuratori che hanno partecipato al giudizio stesso negli ultimi tre anni) è integrata da ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata; pertanto, la norma predetta è inapplicabile nel caso di accordo transattivo intervenuto fra le parti di un giudizio già cessato per la diversa (ed antecedente) causa costituita dalla rinuncia agli atti del giudizio - previa revoca del mandato al difensore - ad opera di una di esse, salva la prova (gravante sul professionista revocato ed insoddisfatto) che la revoca e la rinuncia (la quale, di per sé, rimane atto unilaterale nonostante l'accettazione operatane "ex adverso") siano state poste in essere in esecuzione di un precedente accordo con la controparte finalizzato a porre termine alla lite e ad eludere l'applicazione della norma medesima.

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