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Art. 181 c.p.p. - Nullità relative

Art. 181 c.p.p. - Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.

Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto all'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.

Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.

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Giurisprudenza sull'art. 181 c.p.p.
Cass., massima sentenza n. 23946 del 20.05.2010
La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio integra un'ipotesi di nullità relativa che, nel caso in cui gli atti siano stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, non può più essere sanata con la sottoscrizione.

Cass., massima sentenza n. 12954 del 29.01.2008
Con riferimento ai verbali di intercettazione telefonica e di acquisizione dei tracciati IMEI relativi a comunicazioni effettuate da stranieri, la incertezza assoluta sul nome dell'interprete intervenuto in occasione delle operazioni integra una causa di nullità relativa, che rimane sanata qualora venga eccepita per la prima volta nel giudizio di appello.

Cass., massima sentenza n. 5942 del 06.02.1995
In tema di procedimento di sorveglianza, la mancata indicazione del provvedimento oggetto di reclamo nel decreto di fissazione dell'udienza destinata alla trattazione del reclamo medesimo, ai sensi degli artt. 69, comma sesto, e 14-ter dell'ordinamento penitenziario, comporta una limitazione del diritto di difesa dell'interessato; a tale omissione consegue un'invalidità la quale, non essendo attinente alla mancata citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore, rientra nel novero delle nullità relative che, a norma dell'art. 181 c.p.p., devono essere dedotte a pena di decadenza immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti.

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