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Art. 2049 c.c. - Responsabilità dei padroni e dei committenti



I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

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Giurisprudenza sull'art. 2049 c.c.
Cass., massima sent. n. 2583 del 24.03.1997
Sia l'azione di regresso, sia quella di risarcimento del danno, promosse, rispettivamente dall'I.N.A.I.L. e dal prestatore di lavoro in relazione all'infortunio da questo subito, nei confronti del datore di lavoro (o dei suoi eredi) in quanto responsabile, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dell'infortunio suddetto, devono considerarsi tempestive qualora siano state proposte, ai sensi degli artt. 10, quinto comma, e 112, ultimo comma, prima parte, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel termine triennale che decorre dalla sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del preposto per intervenuta amnistia, atteso il carattere solidale delle obbligazioni del preposto e del preponente (e dei suoi aventi causa), ai sensi dell'art. 2055 c. c.

Cass., massima sent. n. 10015 del 15.11.1996
La società è responsabile del danno morale provocato dalla condotta dei suoi dipendenti nell'esercizio delle incombenze loro affidate soltanto se costituisce reato, configurabile "incidenter tantum" anche dal giudice civile, in difetto di cognizione del giudice penale.


Cass., massima sent. n. 10034 del 09.10.1998
La presunzione di responsabilità stabilità dall'art. 2049 cod. civ. postula l'esistenza di un incarico di esecuzione di opere che importi un vincolo di dipendenza vigilanza e sorveglianza, anche solo temporaneo, ed un collegamento, anche solo di occasionalità necessaria, fra tale incarico e colui che nell'interesse del committente lo esegue, anche se l'esecutore è persona normalmente alle dipendenze di altri.


Cass., massima sent. n. 5444 del 15.03.2006
La responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, mentre, ai fini della configurazione di siffatta responsabilità è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, svolgendo rilievo la correttezza dell'esecuzione agli effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell'unitario "rapporto" in forza del quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte della prestazione del sanitario (e di riflesso della struttura ospedaliera per cui egli agisce) concretatesi nello svolgimento dell'attività di esecuzione del trattamento. La correttezza o meno del trattamento, infatti, non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni e che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ed appare eseguito in violazione tanto dell'art. 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13 della Costituzione, (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità, ex art. 54 c.p.), donde la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica. Mentre, sul piano del danno-conseguenza, venendo in considerazione il peggioramento della salute e dell'integrità fisica del paziente, rimane del tutto indifferente che la verificazione di tale peggioramento sia dovuta ad un'esecuzione del trattamento corretta o scorretta. 

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