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Art. 2222 c.c. - Contratto d'opera



Art. 2222 c.c. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
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Giurisprudenza sull'art. 2222 cc
Cass. sez. Un., sent. 10370 del 19.10.1998
Il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l'iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta "parasubordinazione" - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - pur nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall'ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell'incarico riveste natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario. Consegue, quanto alla fase anteriore alla costituzione del rapporto privatistico di lavoro autonomo, che, all'eventuale assenza di un formale procedimento amministrativo (ed a prescindere da eventuali profili - rilevanti sotto altro aspetto - di illegittimità dell'atto), si riconnette una scelta del contraente anch'essa permeata dei caratteri della vicenda soltanto privatistica, sì che i privati possono legittimamente invocare tutela delle proprie situazioni soggettive (quand'anche qualificabili non come diritti soggettivi perfetti, ma come interessi legittimi di diritto privato, così come avviene in tema di offerta o promessa al pubblico) dinanzi al giudice ordinario, restando la Pubblica Amministrazione soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., in una scelta soggetta a valutazioni che ben potrebbero essere compiute da un privato committente. 


Cass., sez. lavoro, sent. n. 14868 del 24.06.2009
Il lavoro subordinato è caratterizzato dall'obbligo del lavoratore di eseguire personalmente la prestazione e soltanto in via eccezionale, per la natura della prestazione stessa e con il consenso del datore di lavoro, è possibile che il lavoratore medesimo si faccia sostituire in caso di assenza. Ne consegue la legittimità della decisione di merito che ravvisi, in tale possibilità, uno degli elementi del lavoro autonomo, unitamente all'assenza di un orario di lavoro predeterminato, all'inesistenza del diritto alle ferie, alla previsione di un compenso non fisso ma a percentuale ed all'uso di un veicolo proprio. 

Cass. sent. n. 7606 del 17.07.1999
Il contratto di appalto e il contratto d'opera hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chi li esegue, mentre la differenza tra i due negozi è costituita dalla circostanza che nel primo l'esecuzione avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto; nel secondo con il prevalente lavoro di questi, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 cod. civ.

Cass. sent. n. 819 del 27.01.1997
Per quanto la differenza fondamentale tra contratto d'appalto (art. 1655 c.c.) e contratto d'opera (art. 2222 c.c.) vada individuata nella qualità di imprenditore commerciale del contraente cui siano stati convenzionalmente commessi l'esecuzione dell'opera o lo svolgimento di un servizio, la circostanza che questi si sia avvalso di collaboratori, non si sa se occasionali o fissi, non può, di per sé, dimostrare, nel medesimo, l'esistenza di quella qualità che, comportando una complessa organizzazione di fattori produttivi, lo contrassegna della titolarità di un'organizzazione produttiva, incompatibile con la "locatio operis".

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