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Art. 648 c.p.c. - Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione


Art. 648 cpc Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

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Giurisprudenza sull'art. 648 cpc
Cass., massima sentensa n. 12622 del 24.05.2010
La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto ovvero in esecuzione della sentenza di primo grado fatta oggetto di appello (e provvisoriamente esecutiva "ex lege"), essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, oltre che conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e, perciò, è ammissibile in appello, non costituendo domanda nuova.


Cass., massima ordinanza n. 14051 del 26.07.2004
L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga concessa o negata l'esecuzione provvisoria del decreto stesso non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - anche nel caso in cui, ai fini di tale decisione, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del "fumus" del diritto in contestazione -, trattandosi, comunque, di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, e che opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare, sì da produrre effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione.

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