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Responsabilità medica

La responsabilità medica, consiste nella responsabilità dell'istituto ospedaliero e/o del medico imputabile a titolo di responsabilità contrattuale, ciò in ragione delle prestazioni "alberghiere" (ad esempio ricovero)oltre che mediche in senso stretto che l'ospedale deve offrire al degente e del c.d. "contratto sociale" che si instaura tra il medico ed il paziente. 

La giurisprudenza ha, quindi, ritenuto che la responsabilità del medico e dell'ospedale trovino titolo negli articoli articoli 1218 ss. c.c., che appunto regolano l'inadempimento delle obbligazioni. 

Inoltre, secondo, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti obbligo del medico di informare il paziente, sulla natura e sui rischi della propria attività, risponde al principio di cui all'art. 2 della Costituzione che sancisce la tutela della libertà e della dignità della persona umana ed in particolare al diritto dell'autodeterminazione di ogni individuo.

Inoltre, allorquando l'attività medica sia invasiva della sfera fisica e psichica dell'uomo, è necessario un atto di consenso necessità del consenso del paziente all'attività medica che deve essere svolta.

Secondo i più il consenso può definirsi come quel negozio giuridico, con cui si conferisce al medico una facoltà di agire, pur non costituendo nessuna obbligazione per il dichiarante.

Ciò premesso, la responsabilità medica può definirsi come la responsabilità per un danno provocato ad un paziente per un'errata esecuzione della prestazione medica, pacificamente ritenuta responsabilità di tipo contrattuale.

Dubbi invece sorgono circa la qualificazione della responsabilità dei medici operanti all'interno delle strutture ospedaliere o presso case di cura private per quanto il medico dipendente rimane estraneo al contratto tra struttura e paziente.

Sul punto un recente orientamento della dottrina ritiene che nei confronti del medico dipendente ospedaliero sia configurabile una responsabilità contrattuale che origina da una obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto.

Di seguito si riporta giurisprudenza sulla responsabilità medica:

Cass., massima sent. 19277 del 10.09.2010
La responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, e del medico (suo dipendente) per i danni subiti da un privato per l'esecuzione non diligente della prestazione medica, si inserisce nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra l'ente gestore e il privato, che ha ricevuto il servizio medico. Essa ha dunque natura contrattuale e di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nella struttura del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che possa trovare applicazione nei confronti del medico la normativa prevista dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 3 del 1957, con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini.

Cass., massima sent. n. 6318 del 16.05.2000
In tema di responsabilità del medico dipendente di una struttura ospedaliera per i danni subiti da un neonato, partorito da donna della quale costui era medico di fiducia, per difetto di assistenza nelle varie fasi del parto, per quanto non possano essere a lui addebitate le carenze della struttura stessa, nè la condotta colposa di altri dipendenti dell'ospedale, a lui incombe, tuttavia, l'obbligo, derivante dal rapporto privatistico che lo lega alla paziente, di informarla della eventuale, anche solo contingente, inadeguatezza della struttura, tanto più se la scelta della stessa sia effettuata proprio in ragione dell'inserimento di quel medico in quella struttura, nonchè di prestare alla paziente ogni attenzione e cura che non siano assolutamente incompatibili con lo svolgimento delle proprie mansioni di pubblico dipendente.

Cass., massima sent. n. 20101 del 18.09.2009
In tema di responsabilità professionale del medico-chirurgo, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'art. 1218 c.c., il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, non la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 c.c.) essere allegata e provata dal medico. In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, infatti, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore stesso dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.



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