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Art. 187 c.p.p. - Oggetto della prova



Art. 187 c.p.p. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.

Giurisprudenza sull'art. 187 c.p.p.

Cass. sent. n. 41332 del 24.10.2006
Ai fini dell'accertamento penale, i fatti che integrano circostanze aggravanti, pur accedendo al fatto-reato al cui titolo vengono riferiti, non si sottraggono alla regola dell'art. 187 c.p.p., come fatti secondari che direttamente incidono sulla pena, e quindi alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192 c.p.p. 

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