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Art. 496 c.p.c. - Riduzione del pignoramento

Art. 496 c.p.c. - Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.
Giurisprudenza sull'art. 496 c.p.c. (riduzione del pignoramento)
Cass., massima sentenza n. 5492 del 26.10.1984
In ipotesi di cumulo dell'espropriazione mobiliare con quella immobiliare, compete al giudice dell'esecuzione di decidere sulle richieste del debitore rivolte a limitare l'espropriazione ad un solo mezzo, nonché, effettuata tale limitazione, a ridurre il pignoramento rimasto efficace (artt. 483 e 496 c.p.c.), ed il provvedimento che respinga in tutto od in parte dette istanze configura un atto esecutivo, come tale impugnabile con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (sia per vizi formali, sia per questioni inerenti all'opportunità).

Cass., massima sentenza n. 2589 del 25.03.1988
Operatasi l'automatica conversione dal sequestro conservativo in pignoramento, per effetto della pubblicazione della sentenza esecutiva di condanna (art. 686 c.p.c.), mentre è preclusa al creditore la possibilità di procedere all'espropriazione dei beni sequestrati oltre i limiti dei crediti accertati e riconosciuti dalla stessa sentenza, è però consentito al debitore ottenere dal giudice dell'esecuzione la riduzione del pignoramento, così da adeguare il valore dei beni sottoposti all'esecuzione all'importo effettivo dei crediti (art. 496 c.p.c.). Pertanto, non è sorretta da apprezzabile interesse la censura con la quale il debitore lamenti in Cassazione che il giudice del merito abbia convalidato il sequestro così come era stato concesso, senza tener conto delle decurtazioni apportate al creditore nel corso del giudizio.

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