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Art. 191 cpp - Prove illegittimamente acquisite



art. 191 cpp Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

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Giurisprudenza sull'art. 191 cpp
Cass., massima sentenza n. 9689 del 03.03.2003
L'eventuale inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche, come elemento di prova per l'affermazione di responsabilità o come indizio ai fini dell'adozione di una misura cautelare, non vieta che lo stesso possa valere come notizia di reato dando impulso ad indagini ulteriori, sulla base delle quali il giudice fondi poi la sua convinzione, non essendo previsto che l'inutilizzabilità di un atto si comunichi a tutti gli atti successivi che si trovino in rapporto di connessione con esso pregiudicandone irrimediabilmente la validità e l'efficacia.

Cass., massima sentenza n. 24410 del 05.04.2011
È utilizzabile ai fini della decisione, in difetto di tempestiva opposizione delle parti, l'atto erroneamente inserito nel fascicolo per il dibattimento, salvo che si tratti di atto inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 c.p.p. perchè acquisito secondo un procedimento "contra legem".

Cass., massima sentenza n. 7937 del 18.07.1995
Qualora le trascrizioni relative ad intercettazioni telefoniche siano state ritualmente acquisite nel corso del dibattimento e prima dell'inizio della discussione, l'interruzione di quest'ultima operata al fine di acquisire - su istanza del P.M. ed a seguito della eccezione difensiva secondo cui le trascrizioni stesse sarebbero state effettuate dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari - le richieste di proroga dei suddetti termini ed i relativi provvedimenti del G.I.P., non comporta acquisizione di una prova, ma attività di controllo circa l'utilizzabilità della stessa: attività che l'art. 191 c.p.p., prevede a carico del giudice in ogni stato e grado del procedimento. In tale situazione non si impone la lettura, ex art. 511 c.p.p., delle richieste e dei decreti di cui sopra posto che non essi, ma solo le trascrizioni, le quali risultino tempestivamente effettuate nei termini di scadenza, contengono i dati probatori utilizzabili ai fini della decisione; d'altro canto non verificandosi retrocessione nella fase della istruttoria dibattimentale, la discussione non deve essere iniziata "ex novo".

Cass., massima sentenza n. 28509 del 04.06.2009
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, dispone d'ufficio l'acquisizione di elementi necessari ai fini della decisione, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti.

Cass., massima sentenza n. 10624 del 12.02.2009
Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. 

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