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Art. 83 c.p.p. - Citazione del responsabile civile



Art. 83 cpp - Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.

La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.

La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:

a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;

c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;

d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.

La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la citazione.

La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.

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Formulario: Citazione del responsabile civile
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Giurisprudenza sull'art. 83 cpp
Massima sentenza Cassazione n. 36503/2002
Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti.

Massima sentenza n. 2628/2006
La disposizione di cui all'articolo 83 cpp, comma secondo, secondo la quale la richiesta di citazione del responsabile civile deve essere proposta "al più tardi per il dibattimento", non implica affatto che tale parte debba essere citata per la prima udienza. La norma è volta ad assicurare che il responsabile civile possa partecipare a tutte le fasi del dibattimento, che costituisce il nucleo centrale del giudizio, con parità delle armi rispetto alle altre parti. Ne consegue che non è affatto escluso che la citazione avvenga per un'udienza successiva alla prima, purché, in tale eventualità, le udienze iniziali siano solo prodromiche, di differimento, e non impediscano al responsabile civile di svolgere il proprio ruolo nel dibattimento sin dalla prima fase di costituzione delle parti.

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