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art. 210 c.c. - Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni



art. 210 c.c. I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
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Giurisprudenza sull'art. 210 cc e sulle convenzioni matrimoniali
Cassazione, massima sentenza n. 4887 del 18.05.1994
La disposizione dell'art. 228, secondo comma, della legge n. 151 del 1975 consente che i coniugi assoggettino alla comunione legale soltanto alcuni dei beni da ciascuno di essi acquisiti durante il matrimonio ed anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge (20 settembre 1975), in quanto la norma non prescrive, in alcun modo che l'indicata convenzione tra i coniugi debba essere universale, né l'obbligo che essa abbia ad oggetto tutti i predetti beni può desumersi dalle regole proprie dell'istituto della comunione legale tra coniugi, le quali ammettono e presuppongono la validità di pattuizioni che escludono taluni beni dalla comunione medesima.

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