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Art. 222 c.p.c. - Interpello della parte che ha prodotto la scrittura


art. 222 c.p.c. - Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.
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giurisprudenza sull'art. 222 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 12399 del 28.05.2007
La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 c.p.c., ai fini della decisione di merito è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell'atto, come si evince dal disposto dell'art. 222 c.p.c., secondo il quale solo se il giudice istruttore valuta rilevante il documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito può autorizzare la proposizione della querela.

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