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Caduta dalle scale del condominio

Per il risarcimento del danno in caso di caduta dalle scale del condominio è necessario che vi sia la non prevedibilità dell'evento e che si tratti di insidia e trabocchetto.

Sentenza del Tribunale di Napoli del 20.09.2012

OMISSIS

Svolgimento del processo

Con citazione del 24-25.6.04 M.S., resi-dente presso l'abitazione del genitore facente parte del Condominio di Corso A.S. n.285 In N., convenuto il giudizio il Condominio stesso e l'Assitalia Assicurazioni S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ne invocava la condanna in solido al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro. 5.161,65, salvo diverso importo ritenuto di giustizia, maggiorato il dovuto di interessi legali dal fatto e di rivalutazione moneta- ria, vinte le spese di lite.

Assumeva in particolare l'attore che il giorno 12.12.03, alle ore 11,30 circa, era caduto rovinosamente lungo le scale del condominio, rese scivolose dalla presenza di acqua piovana riveniente dal pianerottolo scoperto al piano rialzato, senza che vi fosse alcuna segnalazione di pericolo, non essendo la insidia in alcun modo prevedibile; che a seguito della caduta aveva riportato una contusione al ginocchio destro peggiorativa delle sue condizioni, avendo da poco concluso un ciclo di fisioterapia riabilitativa a cui si era sottoposto dopo aver subito un intervento chirurgico per lesione legamentosa; che la responsabilitànella produzione dell'evento era da ascrivere al condominio in via assoluta, per avere omesso il generale obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c. assumendo ogni provvedimento atto a garantire la sicurezza nell'immobile, provvedimento vanamente più volte sollecitato, dapprima verbalmente e poi con lettera raccomandata, e rappresentato in assemblea.

Entrambi i convenuti si costituivano. Il condominio disconosceva il fatto storico come assunto in citazione evidenziando come nella immediatezza dell'evento non vi fosse stata alcuna comunicazione all'amministratore, essendo stata la caduta denunciata solo nel gennaio del 2004, e come non esistesse un pianerottolo scoperto ma una copertura di garage pubblico, (posto a lato del civico 285), il cui ingresso, consentito attraverso una porta, costituiva anche l'unica entrata all'appartamento in cui abitava l'attore, di proprietà del genitore, peraltro distante dalle scale del condominio teatro della pretesa caduta; negava pertanto ogni propria responsabilità nell'accaduto, verificatosi per colpa esclusiva della vittima dell'incidente.

La compagnia assicuratrice eccepiva la inammissibilità della domanda per difetto di azione diretta del danneggiato nei suoi confronti e la sua infondatezza, in ogni caso, nel merito, non ricorrendo i presupposti di applicabilità dell'art 2051 c.c.; in via subordinata, per quanto concerneva l'aspetto assicurativo, denotava l'esigenza di prova del rapporto assicurativo, del puntuale pagamento del premio relativo, gravando peraltro sull'assicurato, ai sensi dell'art 1914, comma I, c.c., l'obbligo di salvataggio, consistente non solo nell'adoperarsi per evitare il danno o per attenuarlo una volta verificatosi il sinistro, ma anche nel compimento di attività volta ad evitare il sinistro.

Instauratosi il contraddittorio il G.O.T. investito della causa rinviava per trattazione assegnando alle parti i termini di cui agli artt. 180, 183, 5 co., e 184 c.p.c. nella precedente formulazione delle norme; depositate in atti le memorie come previste dalle norme indicate lo stesso G.O.T., ritenuta la opportunità di pronunciarsi preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta società, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, rassegnate le quali, riservava la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Dichiarata quindi con sentenza non definitiva la inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell'Assitalia, con separata ordinanza il G.O.T. rimetteva la causa sul ruolo per il suo corso istruttorio. Il giudicante, subentrato al G.O.T., ammetteva sul fatto la prova testimoniale articolata dalle parti, procedendo alla escussione di due testi, e disponeva all'esito C.T.U. medico legale onde accertare entità delle lesioni personali subi-te dall'attore e nesso causale tra le stesse e l'evento che si assumeva averle generate. Espletata la indagine e versato in atti il relativo elaborato veniva nuovamente rifissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, rassegnate come da verbale di cui in epigrafe; infine, revocato il provvedimento che aveva rinviato per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il giudicante ha concesso i termini di cui all'art. 190, c.p.c., per il deposito, rispettivamente, delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica e ha introitato la causa a sentenza.

Motivi della decisione

Dichiarata con sentenza non definitiva la inammissibilità della domanda proposta nei confronti della impresa assicuratrice, non disponendo l'attore, quale danneggiato, di azione diretta contro quest'ultima, nel merito non sussistono le condizioni di accoglimento della pretesa risarcitoria, non sufficientemente provata nell'an debeatur alla luce delle risultanze istruttorie. In altri termini, deve ritenersi non raggiunta, alla stregua di quanto emerso dall'incarto processuale, la prova fondante la responsabilità aquiliana del condominio, sia per non essere stati dimostrati gli estremi della c.d. insidia o trabocchetto, vale a dire la oggettiva non prevedibilità della situazione di pericolo e la soggettiva non visibilità della stessa, sia perché, anche nella ipotesi di riconduzione della responsabilità alla violazione degli obblighi di custodia, vi sarebbe stata elisione del nesso causale dovuta al fortuito, rappresentato, come si vedrà, dalla disattenzione della stessa vittima dell'infortunio.

È noto che "in tema di responsabilità da cose in custodia, il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo)", ... essendo l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione e della sua efficienza causa-le nella determinazione dell'evento dannoso deman-data al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. 14.1.00, n. 366, 532847). D'altronde, anche "il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa ... deve provare che esso si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova, da parte del danneggiato, dell'esistenza dell'insidia, che questi invece non deve provare -così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode - essendo sufficiente che provi l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa" (Cassazione civile, sez. III, 22 aprile 1998, n. 4070, Giust. civ. Mass. 1998 , 848). "In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'e-vento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno" (Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2008, n. 26051, Giust. civ. Mass. 2008, 10 1543; in senso conforme alla prima parte della massima cfr.: Cass. 15 marzo 2004 n. 5236; Cass. 20 agosto 2003 n. 12219). Perciò, parlando "... di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affer-mazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'e-vento , nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circo-stanze da sole idonee a determinare l'evento. Alla stregua di tale principio generale consegue che l'obbligo del custode di segnalare il pericolo con-nesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c." (Cassazione civile, sez. III, 08 ottobre 2008, n. 24804, Giust. civ. Mass. 2008, 10 1452; in senso conforme alla prima parte della massima cfr. Cas. 10 ottobre 2008 n. 25029).

Nella fattispecie, anche alla stregua delle risultanze istruttorie, non può negarsi che l'evento di danno si sia verificato, in buona sostanza, per imprudenza e difetto di attenzione della stessa vittima, tale da integrare il fortuito idoneo ad elidere, quale fatto sopravvenuto, la sussistenza del nesso causale tra cosa in custodia e pregiudizio sofferto.

Ed invero, stando alla dinamica del sinistro come riportata dal racconto di entrambi i testi, (c.f.r. deposizioni A.A. e M.F., rispettivamente madre e fratello dell'attore, di cui solo la prima è stata diretta spettatrice dell'evento), l'attore sarebbe scivolato sui gradini della rampa di scale, scivolosi perché umidi essendo "una giornata piovosa - ed essendovi - un continuo andirivieni di persone". Orbene, non sembra, osservando i rilievi fotografici che ritraggo-no il luogo teatro del sinistro, (c.f.r. in prod. att.), rilievi riconosciuti dai testi, che la rampa di scale suddetta presenti, a parte la occasionale scivolosità, anomalie di sorta o si trovi in condizioni di illuminazione tanto precarie da rendere non percepibile, con l'ordinaria attenzione e vigilanza, la presenza di acqua o di umidità; l'infortunio, d'altronde, è avvenuto in pieno giorno, verso le ore 11,30 come riferito in citazione, e quindi in condizioni di luce naturale consententi una sufficiente visibilità e percepibilità della condizione della rampa di scale. Nessuno dei testi, del resto, ha rappresentato una scarsa illuminazione nel frangente che abbia contribuito causalmente alla verificazione dell'evento. Né la distanza del corrimano, circostanza sottolineata dal primo teste, cambia in sostanza le cose dal momento che comunque non può ritenersi provato che la caduta sia stata determinata, in tutto o in parte, dall'assenza di un pronto appoggio. Perciò, solo nel difetto di attenzione e vigilanza, imputabile esclusivamente all'infortunato, può e deve individuarsi la causa della caduta, non risultando prova-ti , o almeno non adeguatamente, malgrado quanto riferito dai testi, i requisiti classici della insidia, ossia la non visibilità della situazione di pericolo e la non evitabilità della stessa. È noto che "ai fini della responsabilità esclusiva del condominio ex art. 2051 c.c., è necessario accertare che la presenza di una situazione di pericolo oggettivo (nella specie, sconnessioni nella pavimentazione del vialetto condominiale scarsamente illuminato) costituisca una insidia non superabile con l'ordinaria diligenza o prudenza ovvero sia suscettibile di essere prevista e superata con l'ado-zione delle normali cautele da parte del danneggiato. In tal caso è possibile, infatti, che il danneggiato abbia quanto meno concorso, ex art. 1227, comma l, c.c., alla produzione dell'evento a titolo di colpa" (Cassazione civile, sez. Il, 09/12/2009, n. 25772, Riv. giur. edilizia 2010, 2, 345). Nella fattispecie deve ritenersi che la disattenzione dell'attore nel procedere, tanto più grave considerando che il M. conosceva bene il luogo visto che vi abitava, abbia rivestito il ruolo di causa assorbente nella determinazione dell'evento, sicché non può trovare spazio neppure un'affermazione di responsabilità del convenuto condominio su base concorsuale. Ed invero, solo "se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno costituita dalla cosa in custodia ed il danno stesso, esso può ... integrare una ipotesi di concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ex art. 1227 comma l c.c. norma applicabile anche nei casi di responsabilità oggettiva del custode perché espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso" (Corte appello L'Aquila, 06/03/2012, n. 186, Redazione Giuf-frè 2012). In definitiva, "deve essere esclusa la responsabilità oggettiva del custode, ex art. 2051 c.c., quando il danno è riconducibile non alla cosa, ma al caso fortuito: senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, a-scrivibile a un terzo, oppure allo stesso danneggiato; (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha respinto il ricorso di una donna caduta mentre saliva le scale di un condominio, a causa della cera applicata dal custode dello stabile e dell'acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini; per la Corte, infatti, l'evento pregiudizievole era stato causato esclusivamente da un caso fortuito rappresentato da un fatto imputabile alla stessa danneggiata: la signora non aveva uti-lizzato la normale diligenza dovutanell'attraversare l'atrio, laddove in condizioni di normale visibilità il pavimento appariva percebi-bilmente scivoloso)" (Cassazione civile, sez. III, 19/06/2008, n. 16607, Diritto & Giustizia 2008)

In ragione di quanto precede, alla già dichiarata inammissibilità della domanda nei confronti della impresa assicuratrice si accompagna il suo rigetto nel merito.

Le spese di lite concernenti il rapporto fra attore e condominio convenuto, poiché su quelle riguardanti il rapporto fra il primo e l'Assitalia ha già statuito la pronuncia non definitiva sopra richiamata, seguono inevitabilmente la soccombenza. Alla liquidazione si provvede d'ufficio come da dispositivo con attribuzione al difensore anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice Unico presso la VIa Sezione Civile del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.S. nei confronti del Condominio di Corso A.S. n.285 In N., in persona dell'amministratore p.t., nonché dell'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con citazione del 24-25.6.04, così provvede :

1) Rigetta la domanda;

2) Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali sostenute dal convenuto Condominio, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, in complessivi Euro. 2.730,00, di cui Euro. 180,00 per spese, Euro. 1.250,00 per diritti ed Euro. 1.300,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre rimborso forfetario spese generali con attribuzione all'anticipatario, restando a suo carico anche quelle anticipate per la espletata C.T.U..

Così deciso in Napoli, il 20 luglio 2012.

Depositata in Cancelleria il 20 settembre 2012.

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