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Mutatio ed emendatio libelli - differenze

Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.

Giurisprudenza su mutatio libelli ed emendatio libelli
Cass., massima sentenza n. 17495 del 23.08.2011
In materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, né con riguardo all'estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché tali nozioni, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali. Siffatta possibilità è a "a fortiori" preclusa, stante il principio posto dall'art. 112 c.p.c., al giudice, a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga che questa abbia non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno, ma contenga anche una pretesa subordinata, relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente condotti in affitto dal retraente.

Trib. Trento, massima sentenza del 09.06.2011
Anche riguardo all'obbligazione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, si ha semplice emendatio libelli e non già mutatio libelli non consentita dagli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile, quando, domandato con la citazione introduttiva il risarcimento del danno da fatto illecito specificato in determinate voci, vengano dedotte in corso di causa ulteriori voci di danno, ampliandosi in tal modo il petitum sotto il profilo dell'oggetto mediato della domanda.

Cass., massima sentenza n. 9266 del 19.04.2010, 
Poiché la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" e, quindi, una "mutatio libelli", integrando, invece, una mera "emendatio libelli", come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello, a maggior ragione deve ritenersi consentita, in tema di controversie agrarie, una tale modificazione con riferimento al rapporto intercorrente tra la richiesta come formulata nella raccomandata di cui all'art. 46, comma primo, della legge 3 maggio 1982, n. 203, e la successiva articolazione della domanda come formulata in sede giudiziaria.

C. App. Roma, Sez. III, massima sentenza del 07.09.2010
Si configura una mutatio libelli quando si promuove una pretesa oggettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum, diverso e più ampio oppure una causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo completamente differente, sì da porre in essere un nuovo tema d'indagine e spostare i termini della controversia, con la conseguenza di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo. Viceversa, sussiste una mera emendatio allorché si vada ad incidere esclusivamente sulla causa petendi tanto da risultare modificata solo l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.


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