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art. 252 c.c. - Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima


Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.

È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
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Giurisprudenza sull'art. 252 c.c.
Cassazione, massima sentenza n. 4095 del 12.07.1984
Ai sensi dell'art. 230 della legge 19 maggio 1975 n. 151 (riforma del diritto di famiglia), il riconoscimento di figli naturali, compiuto, prima della data di entrata in vigore della stessa legge, in casi in cui il riconoscimento stesso, ammissibile secondo la nuova normativa, non sarebbe stato invece possibile secondo la disciplina previgente, non può più essere annullato e va, conseguentemente, considerato valido ed efficace - anche agli effetti successori, ai sensi del terzo comma dell'articolo citato - fin dal momento della sua effettuazione.

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