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art. 127 c.p.p. - Procedimento in camera di consiglio

art. 127 c.p.p. - Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.
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Giurisprudenza sull'art. 127 c.p.p.
Cassazione massima sentenza n. 22786 del 22.05.2003
La decisione adottata dalla Corte d'Appello in Camera di Consiglio, per essere stato il processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, non va resa pubblica mediante la lettura del dispositivo in udienza, perché il giudizio di appello si svolge nelle forme previste dall'art. 599 c.p.p., e cioè con la riserva della decisione, che viene pubblicata successivamente mediante deposito della sentenza in cancelleria.

Cassazione massima sentenza n. 670 del 21.03.1996
Nell'udienza camerale (art. 127 c.p.p.), la partecipazione dei difensori e gli altri destinatari degli avvisi è soltanto facoltativa. Ciò comporta che gli stessi vengano sentiti solo nel caso in cui, essendo comparsi, lo chiedano. Ne consegue che, per integrarsi l'ipotesi di nullità di cui all'art. 127 c.p.p., comma terzo, occorre che la parte, comparsa all'udienza camerale, chieda di essere sentita e che detta audizione sia stata negata dal giudice.

Cassazione massima sentenza, sent. n. 3607 del 30.09.1996
In tema di udienza camerale, la richiesta dell'indagato detenuto agli arresti domiciliari di poter raggiungere il tribunale libero e senza scorta non può essere considerata equipollente alla richiesta di essere personalmente sentito, la quale, per i rilevanti effetti che ne derivano nel procedimento, deve essere specificamente ed inequivocabilmente formulata; sicché, mentre in seguito alla presentazione di quest'ultima istanza dall'omessa traduzione deriva la nullità prevista dal quinto comma dell'art. 127 c.p.p., nessuna conseguenza invalidante è ricollegabile alla mancata comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio in suo favore dell'autorizzazione a recarsi libero in udienza.


Cassazione Sezioni Unite massima sentenza n. 14991 del 11.04.2006
Nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme.

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