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Contratto di locazione con cedolare secca

Contratto di locazione ad uso di abitazione con cedolare secca
Luogo, data
Il sig. …, nato a …, il … residente in Via … n. …, … (…) (C.F….) d’ora in poi anche parte locatrice,
concede in locazione
Al sig. …, nato a … (NA) in data …. residente in Via …, … (…), (C.F. …) d'ora in poi anche parte conduttrice,
il seguente bene immobile del quale è proprietario: appartamento ad uso civile abitazione sito in via …, composto di vani n. …, e terrazzo, identificato con …;
Il presente contratto di locazione è stipulato ai patti e condizioni che seguono.
1) I locali oggetto del presente contratto vengono concessi in locazione ad uso esclusivo di abitazione per le esigenze del parte conduttrice e del suo nucleo familiare composto dal Sig. Marigliano e dalla moglie; qualsiasi mutamento di destinazione, anche parziale, è tassativamente vietato pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. e senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora.
2) Ai sensi dell'art. 2 comma 1° della legge 431/98 la locazione avrà la durata di anni 4 (quattro) e cioè dal _________ al __________ , alla scadenza contrattuale, il contratto si rinnoverà per uguale periodo di quello iniziale per una sola volta, salvo che una delle parti non comunichi all'altra con raccomandata da riceversi almeno 6 mesi prima della scadenza la sua volontà di non rinnovare il contratto rimane impregiudicato ogni diritto di parte locatrice ex art 3 L. 431/98 ed inoltre impregiudicato ogni suo diritto in punto di risoluzione del contratto per l'ipotesi di inadempimento del conduttore alle obbligazioni a lui facenti carico per contratto e per legge.
3) Il canone di locazione è liberamente e concordemente pattuito fra le parti in € 500,00 (Cinquecento/00 EURO) mensili da pagarsi in rate mensili anticipate entro e non oltre il giorno QUINDICI di ogni mese tramite pagamento da effettuarsi presso il domicilio del locatore in Via … n. …, … (…).
Oltre al canone di locazione faranno carico a parte conduttrice gli oneri accessori che per legge sono a carico della parte conduttrice e di cui agli artt. 9 e 10 legge 392/1978. Parte conduttrice provvederà altresì ad effettuare il relativo conguaglio a saldo a presentazione dei relativi consuntivi.
Le spese per i servizi di energia elettrica, telefono, gas, acqua ed eventuali altre utenze, e la tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono a carico della parte conduttrice per tutta la durata della locazione.
4) Il mancato pagamento del canone di locazione o del saldo per oneri accessori costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, fatto salvo il disposto ex artt. 5 e 55 L. 392/78.
5) Parte conduttrice non può sublocare né cedere, neppure in comodato, totalmente o parzialmente, a terzi l'immobile oggetto del presente contratto di locazione né cedere ad altri il contratto stesso pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod.civ. e senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora
Al conduttore farà carico ogni obbligo stabilito dall’art. 12 DL 21.3.1978 n. 59 (Obbligo di comunicazione alla P.S. Di cessione di fabbricato).
6) Parte conduttrice prende atto che sono a suo completo ed esclusivo carico gli oneri e le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile locato nonchè degli accessori e degli impianti in esso esistenti e si obbliga a mantenere l'immobile, gli accessori e gli impianti in buono stato con la diligenza del buon padre di famiglia. Parte conduttrice inoltre dichiara di ben conoscere i locali oggetto della locazione e che essi sono in ottimo stato di manutenzione e perfettamente idonei all'uso pattuito ed inoltre che essi sono esenti da difetti e vizi che ne possano in alcun modo limitare e pregiudicare la disponibilità e la piena utilizzabilità in funzione dell'uso cui sono destinati.
Parte conduttrice si costituisce custode dell'immobile locato ed assume l'obbligo di mantenere strutture, impianti, infissi e quanto altro si trova nell'immobile e che non sia di sua esclusiva proprietà nello stato in cui le sono stati consegnati. Parte conduttrice non potrà fare eseguire nell'immobile locato e negli accessori e pertinenze alcuna opera di trasformazione, modifica o sostituzione e comunque lavori e interventi di qualunque genere e natura senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice. Resta inoltre inteso che tutte le opere che saranno state eseguite dalla parte conduttrice nell'immobile con il consenso della parte locatrice verranno gratuitamente acquisite all'immobile salvo patto contrario in forma scritta e salvo il diritto della parte locatrice di esigere, a sua scelta, la rimessa in pristino dei locali alla fine della locazione.
7) La parte locatrice avrà diritto e facoltà di eseguire sia nell'intero stabile o a parte di esso sia nei locali oggetto del presente contratto di locazione tutti i lavori di straordinaria manutenzione e riparazione che si rendesse necessario eseguire per la buona manutenzione dell'immobile, degli accessori e delle pertinenze.
8) Parte conduttrice esonera espressamente parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivarle da caso fortuito o forza maggiore nonchè da fatto doloso o colposo di terzi. Parte locatrice è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti da eventuale sospensione dei servizi a lei non imputabili.
9) Parte conduttrice, previa richiesta anche non scritta, dovrà permettere a parte locatrice o a suoi incaricati la visita dei locali oggetto della presente locazione in due convenienti ore consecutive per almeno due volte al mese.
10) Ad ogni effetto derivante dal presente contratto compresa la notifica degli atti giudiziari la parte conduttrice elegge domicilio nei locali oggetto del presente contratto.
11) Le eventuali spese di registrazione del contratto e quelle relative agli eventuali rinnovi futuri faranno carico alle parti nella misura del 50% cadauna. Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico di parte conduttrice.
12) Il conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta con lettera A.R. da inviarsi al locatore almeno sei (6) mesi prima dalla data di rilascio dei locali. In tal caso il conduttore corrisponderà sino al rilascio dei locali il canone, le spese accessorie e di riscaldamento oltre a corrispondere al locatore l'importo della tassa di registro per l'anticipata risoluzione del contratto.
13) Così come specificato al comma 4 del paragrafo 8.3 della Circolare n. 26/E del 1 Giugno 2011 dell'Agenzia delle Entrate, in riferimento all'Articolo 3 del Dlgs 14/03/2011 n. 23, per la durata del presente contratto e salvo revoca scritta che si riserva di esercitare in qualsiasi momento, la parte locatrice rinuncia espressamente all'applicazione degli aggiornamenti del canone nonché a qualsiasi altro titolo e comunica contestualmente al conduttore l'opzione per il regime di tassazione della "cedolare secca", restando così esonerata dall'obbligo di inviare al conduttore analoga comunicazione mediante lettera raccomandata e dall’obbligo di corrispondere l'imposta di registro.
14) Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti richiamano le disposizioni del codice civile, della legge 9.12.1998 n. 431 nonchè gli usi locali.
Firma locatore ______________________
Firma conduttore_____________________
Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti disposizioni del presente contratto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Le parti si danno atto che il presente contratto è stato stipulato senza assistenza da parte delle rispettive associazioni di categoria della proprietà edilizia e degli inquilini per avervi le parti volontariamente e liberamente rinunziato
Firma locatore ______________________
Firma conduttore_____________________

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