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art. 266 c.p.p. Limiti di ammissibilità (intercettazioni telefoniche)

art. 266 c.p.p. - L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;

f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale.

Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Giurisprudenza sull'art. 266 c.p.p. e sulle intercettazioni telefoniche o di altro genere
Cassazione, massima sentenza n. 2291 del 27.07.1990
Il divieto di utilizzabilità a fini probatori della registrazione di conversazioni non debitamente autorizzate è posto a tutela del diritto, costituzionalmente garantito, al rispetto della vita privata da intromissioni estranee, diritto che presuppone il suo esercizio con modalità non vietate dalla legge e la riservatezza che in via generale gli è connaturale, sicché ove difetti l'uno o l'altro di tali presupposti, legittimamente la conversazione può essere recepita e utilizzata. Ne consegue che è legittima ed utilizzabile, anche se avvenuta senza l'autorizzazione del giudice, l'intercettazione di conversazioni svoltesi mediante apparecchi ricetrasmittenti, le quali non sono né consentite . stante il divieto, penalmente sanzionato dagli artt. 1 e 18 del R.D. 8 febbraio 1923 n. 1067, di comunicazioni via radio . né riservate.

Cassazione, massima sentenza n. 37774 del 08.11.2002
In tema di intercettazioni telefoniche, nel caso in cui le relative operazioni riguardino un'utenza telefonica mobile, non rileva, al fine dell'individuazione della giurisdizione competente, il luogo dove sia in uso il relativo apparecchio, bensì esclusivamente la nazionalità dell'utenza, essendo tali apparecchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l'ente gestore del servizio. Ne consegue che non è necessario esperire una rogatoria internazionale, se le operazioni di intercettazione di un'utenza mobile nazionale in uso all'estero possono essere svolte interamente nel territorio dello Stato.

Cassazione, massima sentenza n. 15771 del 01.04.2009
Le dichiarazioni registrate su iniziativa della polizia giudiziaria dei colloqui investigativi effettuati dalla stessa con la persona offesa di un reato o altra persona informata dei fatti, ancorché inutilizzabili come prova in sede propriamente dibattimentale, non costituiscono, tuttavia, prova vietata in assoluto, e sono, pertanto utilizzabili in altra sede, quale il giudizio abbreviato e, a maggior ragione, in sede cautelare. 

Cassazione, massima sentenza n. 215 del 04.12.2006
I risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti possono essere utilizzati probatoriamente anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state eseguite, dal momento che la norma che autorizza il ricorso alle intercettazioni per la ricerca dei latitanti fa espresso richiamo anche alla previsione codicistica circa l'utilizzazione dei risultati intercettativi in altri procedimenti, senza porre alcun limite se non quello, per questo aspetto riscontrabile, della pratica applicabilità.

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