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art. 268 c.p.p. - Esecuzione delle operazioni

art. 268 c.p.p. - Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.
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Giurisprudenza sull'art. 268 c.p.p.
Cassazione, massima sent. n. 2146 del 04.07.1995
La circostanza che l'indagato o il suo difensore non abbiano potuto prendere visione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni ambientali non determina, salvo che non sia stata sollevata specifica questione sulla loro legittimità, alcuna nullità del provvedimento cautelare assunto sulla base di esse, in quanto l'art. 268 c.p.., commi quarto e quinto, stabilisce, a tutela, della segretezza delle indagini, che il deposito del decreto autorizzativo delle intercettazioni, insieme con i verbali e con le registrazioni, venga effettuato entro cinque giorni dalla conclusione delle relative operazioni e che addirittura, in casi particolari, possa essere procrastinato sino al termine delle indagini, mentre nessuna norma prevede che debba avvenire, a pena di inutilizzabilità dei suddetti atti, prima dell'emissione di una misura cautelare.

Cassazione, massima sent. n. 4418 del 27.01.1992
Nella fase delle indagini preliminari le intercettazioni telefoniche sono utilizzabili, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, per l'adozione di una misura cautelare coercitiva, indipendentemente dalla trascrizione, purché siano state osservate le norme processuali in ordine alle autorizzazioni ed alle modalità di esecuzione delle intercettazioni.

Cassazione, massima sent. n. 4508 del 28.09.1996
In ordine all'intercettazione di comunicazioni, l'art. 268, comma terzo, c.p.p., nel prevedere che "le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica", si riferisce soltanto alle operazioni di intercettazione delle comunicazioni telefoniche e non anche a quelle concernenti le comunicazioni tra presenti, essendo evidente che queste ultime non possono essere intercettate per mezzo dei suddetti impianti, ma unicamente mediante apparecchiature da portare in prossimità del luogo in cui si svolge la comunicazione da intercettare.

Cassazione, massima sent. n. 1079 del 01.02.1995
Poiché, per l'inscindibile rapporto esistente tra nastri registrati e trascrizione di essi, la registrazione delle intercettazioni attuate, seguita da trascrizione, acquisita al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma settimo, ultima parte, rientra tra le prove legittimamente acquisite nel dibattimento che, a norma dell'art. 526 c.p.p. possono essere utilizzate ai fini della decisione e poiché la mancata previsione dell'inserimento nel detto fascicolo dei nastri di registrazione che restano per altro a disposizione delle parti le quali hanno facoltà di ascoltarli e di farne eseguire la trasposizione su nastro magnetico, deriva solo dalla natura degli oggetti non fascicolabili, non è precluso al giudice l'ascolto in Camera di Consiglio delle bobine che della trascrizione attuata costituiscono il presupposto e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto stesso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernente l'audizione dei nastri in dibattimento. Ed infatti, l'ascolto di questi in sede dibattimentale è configurabile come semplice modalità operativa istruttoria che è dell'esclusiva competenza del giudice valutare discrezionalmente.

Cassazione, massima sent. n. 37014 del 23.09.2010
In tema di riesame, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti di polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Trib. lib. di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio.

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