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art. 270 c.c. - Legittimazione attiva e termine

art. 270 c.c. - L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

Giurisprudenza sull'art. 270 c.c.
Cassazione, massima sent. n. 6140 del 06.12.1985
Il principio dell'imprescrittibilità, riguardo al figlio, dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, di cui all'art. 270 c.c. nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, trova applicazione, ai sensi dell'art. 232 di tale legge, anche in favore dei figli nati prima della sua entrata in vigore. Ne consegue che l'esperibilità da parte di questi ultimi della suddetta azione non può trovare ostacolo nel decorso di termini di decadenza fissati dalla precedente normativa, salvo restando il limite costituito dalla formazione di giudicato sostanziale.

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