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art. 273 c.p.p. - Condizioni generali di applicabilità delle misure

art. 273 c.p.p. - Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.

Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

Giurisprudenza sull'art. 273 c.p.p.
Cassazione, massima ordinanza n. 16425 del 02.02.2010
n tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.

Cassazione, massima sentenza n. 21937 del 17.05.2003
Le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate, ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota informativa, non sottoscritta dal dichiarante, devono considerarsi acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e ricomprese nell'ipotesi di inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p.; ne consegue che la insuscettibilità ad essere utilizzate in dibattimento rende tali dichiarazioni inutilizzabili anche ai fini dell'emissione di una misura cautelare, in quanto deve escludersi che possano costituire gravi indizi di colpevolezza a norma dell'art. 273 c.p.p., non essendo idonee a formulare alcuna prognosi di probabilità della colpevolezza dell'imputato.

Cassazione, massima sentenza n. 3106 del 27.09.1993
La dichiarazione resa da persona informata dei fatti, qualora ritenuta attendibile poiché rispondente a dati oggettivi accertati dalla Polizia giudiziaria relativamente a circostanze inerenti al fatto di reato oggetto di indagine, è esattamente qualificata come grave indizio di colpevolezza idoneo a fondare un provvedimento di custodia cautelare, essendo di per sé sufficiente, nella fase delle indagini preliminari, a far ritenere che il reato sussista e che sia imputabile alla persona indagata.


Cassazione, massima sentenza n. 19455 del 23.04.2008
In tema di misure cautelari personali, quando la posizione giuridica del soggetto sia complessa, con pluralità di procedimenti e di pendenze a suo carico, la semplice prospettiva d'applicabilità di un provvedimento indulgenziale - la cui concreta incidenza in relazione ai reati per cui si procede può essere apprezzata soltanto in sede esecutiva - non rende operativo il divieto, stabilito dall'art. 273 c.p.p., comma secondo, di applicare o mantenere misure coercitive se "sussiste" una causa d'estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

Cassazione, massima ordinanza n. 30382 del 05.07.2006
In ordine alle impugnazioni avverso misure cautelari diverse dalla custodia in carcere o dagli arresti domiciliari, l'annullamento della misura per l'insussistenza delle esigenze cautelari non fa venire meno l'interesse al ricorso per cassazione in quanto, ai sensi dell'art. 405 comma primo bis c.p.p., introdotto dall'art. 3 L. n. 46 del 2006, il provvedimento definitivo della Corte di cassazione sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p. comporta, unitamente alla mancata acquisizione di ulteriori elementi, l'obbligo per il P.M. di formulare richiesta di archiviazione. 

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