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HCV e risarcimento danni

Tribunale di Milano, Sentenza del 05.07.2013
OMISSIS
Svolgimento del processo

La causa trae origine dal ricorso con il quale parte ricorrente, quale tutore del figlio Ch., espone essere stato questi ricoverato in ospedale; di aver questi ricevuto ripetute trasfusioni di sangue con somministrazione di emoderivati; di essere questi successivamente risultato affetto da HCV; di aver presentato al Ministero della Salute domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992; di aver ottenuto il riconoscimento del nesso causale fra la trasfusione e l'infermità; di aver ricevuto successivamente il pagamento degli arretrati.

Parte ricorrente ritiene che gli importi ad essa corrisposti a tale titolo non siano stati esattamente determinati per il fatto che l'indennità integrativa speciale, che costituisce parte dell'indennizzo complessivo, non è stata rivalutata secondo gli indici ISTAT.

Con l'odierno ricorso, pertanto, parte ricorrente chiede al Giudice di accertare il suo diritto ad ottenere sulla indennità integrativa speciale la rivalutazione ISTAT per il periodo pregresso, nonché il suo diritto a ottenere sulle somme ad essa spettanti gli interessi legali.

Non si è costituito il Ministero convenuto, che è stato dichiarato contumace.

All'udienza il Giudice, non occorrendo istruttoria, ha posto la causa in discussione e ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto.

Motivi della decisione

Nel merito, è pacifico che il Ministero convenuto ha liquidato l'indennizzo di cui alla legge 210 del 1992, applicando gli indici di rivalutazione ISTAT soltanto sull'indennizzo considerato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 210 ult. cit.; mentre non ha applicato la stessa rivalutazione sulla indennità integrativa speciale prevista dal comma 2 dell'art. 2 predetto.

In proposito, osserva il Giudice che sulla materia si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza numero 293 del 2011 con la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, ha dichiarato illegittima la disparità di trattamento creatasi a seguito dell'intervento legislativo del 2010, tra le persone affette da epatite post-trasfusionale e i soggetti portatore della sindrome da talidomide, ai quali è sicuramente riconosciuta la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo.

È stata riconosciuta, infatti, la omogeneità delle caratteristiche dei due benefici.

Ciò posto, va rilevato che il comma 2 dell'articolo 2 della legge numero 210 del 1992 prevede che l'indennizzo di cui al comma 1 è "integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 21 maggio 1959, numero 324".

In proposito, pare opportuno fare riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione numero 15894 del 2005, nella quale si afferma che il termine "integrato" porta a ritenere che la somma di cui al comma 2 ult. cit. non è stata considerata dal legislatore come elemento accessorio dell'indennizzo disciplinato dall'articolo 1 ma, piuttosto, come parte essenziale dello stesso.

Si deve, quindi, concludere che l'indennità integrativa speciale non è elemento accessorio dell'indennità in questione, ma elemento sulla base del quale viene commisurata una porzione dell'indennizzo medesimo; il che significa, e comporta, che i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge numero 210 ult. cit., non regolamentano due fattispecie distinte ma, piuttosto, concorrono a definire un unico indennizzo quello di cui all'articolo 1, che secondo la legge va determinato cumulando due componenti da quantificare secondo due diverse modalità di calcolo.

La prima modalità è quella che fa riferimento alla misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, numero 177 e successive modificazioni; la seconda modalità è quella della commisurazione dell'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, numero 324 e successive modificazioni.

In tal senso vi è un esplicito riferimento nella citata sentenza della Corte di Cassazione numero 15894 del 2005.

Consegue a ciò, pertanto, che la mancanza di una espressa previsione circa la rivalutazione annuale della componente di cui al comma 2 non può determinare una privazione della prevista rivalutazione per l'altra componente e ciò sia per le la natura unitaria dell'indennizzo, dalla quale discende l'applicazione della medesima disciplina per entrambe le componenti che lo costituiscono; sia per la sussistente finalità della rivalutazione, che mira a evitare o comunque ad attenuare gli effetti della svalutazione nella quantificazione complessiva dell'indennizzo di cui alla legge numero 210 del 1992.

La richiamata dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11,commi 13 e 14,del decreto legislativo numero 78 del 2010, conferisce ulteriore validità e cogenza ai richiamati principi formulati dalla Corte di Cassazione.

Ciò posto, va osservato essere pacifico che la parte convenuta non ha provveduto alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale nei termini di cui alla domanda che, pertanto,va accolta nel senso di affermare la fondatezza della domanda di rivalutazione calcolata anche sull'indennità integrativa speciale.

Consegue a ciò l'affermazione della legittimità e della fondatezza della domanda di parte ricorrente.

Quanto alla decorrenza degli effetti della eventuale prescrizione decennale, si osserva che nel caso di specie la parte ricorrente ha documentalmente provato (vedi doc 5 di parte ricorrente) di aver idoneamente interrotto il termine di prescrizione nel 2007.

Consegue a ciò che deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente nella misura dedotta in ricorso, secondo i conteggi ivi allegati e non contestati da controparte.

La parte ricorrente ha presentato conteggi analitici per la determinazione delle somme spettanti per i titoli predetti fino alla data del deposito dei conteggi stessi; in ordine a tali conteggi e alla conseguente determinazione nulla ha eccepito il Ministero convenuto. Detti conteggi paiono, per altro,anche al Giudice corretti e condivisibili, per modo che ad essi si fa riferimento per la condanna della parte convenuta, come meglio specificato in dispositivo.

In particolare, deve essere riconosciuto a parte ricorrente il diritto a percepire la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale per i ratei maturati a decorrere dall'anno 2003 e fino al

2011, come meglio specificato in dispositivo;con ogni conseguente effetto sulle future determinazioni nella misura di detto emolumento.

Va accertato, inoltre, il diritto di parte ricorrente a ottenere gli interessi legali sulla somma predetta dal giorno della domanda giudiziale e fino al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero convenuto,e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accerta il diritto di parte ricorrente a che il calcolo dell'indennizzo di cui all'art. 2 della legge n. 210 del 1992 in oggetto venga effettuato operando la rivalutazione anche sull'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale;

per l'effetto,condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo corrispondente, liquidato per i ratei relativi al periodo dal 2003 al 2011 in misura di Euro 13.450,46, nonché degli interessi legali sull'indennizzo così ricalcolato dal giorno della domanda e fino al saldo effettivo, e liquidati fino alla data del ricorso in misura di Euro 1.274,79;

condanna il convenuto Ministero al pagamento delle spese di causa, liquidate in Euro 1.200,00 oltre accessori di legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 28 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2013.

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