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art. 543 c.p.c. - Forma del pignoramento

Art. 543 c.p.c. - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto [c.p.c. 474, 480];

2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.



Giurisprudenza sull'art. 543 c.p.c.
Cassazione, massima sentenza n. 19059 del 05.09.2006
Nel processo di espropriazione forzata mobiliare presso terzi la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. è preordinata all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione, se essa è positiva il processo di esecuzione può procedere verso l'ordinario esito della vendita o dell'assegnazione della cosa (art. 552 c.p.c.), non profilandosi la necessità del giudizio di accertamento dell'obbligo sul medesimo incombente ex art. 549 c.p.c., la cui funzione è di pervenire - attraverso l'accertamento giudiziale del diritto del debitorea quella medesima individuazione. Non può considerarsi positiva una dichiarazione sostanziantesi nell'indicazione che la cosa oggetto di pignoramento risulta già costituita in pegno in favore di altri, giacché essa realizza il duplice effetto di rendere il creditore procedente edotto della circostanza che il bene oggetto del pignoramento è in realtà indisponibile, e di rendergli opponibile il contratto di pegno. Ne consegue che in presenza di una siffatta dichiarazione del terzo, il creditore pignorante non può limitarsi a meramente contestare la sussistenza della prelazione in una con l'efficacia verso i terzi dell'atto costitutivo del pegno, ma è tenuto, a pena di estinzione del procedimento ex art. 630 c.p.c., a promuovere l'incidentale ed autonomo giudizio di cognizione ex artt. 548 e 549 cod. proc. civ., che anzi è unico legittimato a richiedere, in quanto solo in senso approssimativo esso ha ad oggetto il diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo debitore, tenuto conto che il diritto di credito pignorato si "autonomizza" al momento in cui viene effettuato il pignoramento mediante la notificazione dell'atto ex art. 543 c.p.c.., giacché pur essendo esso volto ad ottenere dal terzo debitore l'adempimento che costui doveva all'escusso, il creditore esecutante non agisce in nome e per conto di quest'ultimo (come chi esercita l'azione surrogatoria) né chiede di sostituirsi nella relativa posizione di (originario) creditore, bensì agisce "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse. A domandare l'istruzione della causa di accertamento in questione non è invece legittimato il debitore esecutato che si veda contestata o non riconosciuta da parte del terzo l'esistenza di un suo credito, non potendo proporre nella sede esecutiva una domanda concernente l'esistenza non già del credito pignorato bensì del proprio credito verso il terzo qual esso è nel momento in cui il processo si svolge (e pertanto concernente oggetto diverso da quello proprio del giudizio ex art. 548 c.p.c.), che ben può proporre in un diverso, autonomo e separato processo.

Cassazione, massima sentenza n. 249 del 13.01.1983
Nell'esecuzione forzata presso terzi, il terzo che abbia reso la dichiarazione senza che sulla stessa siano sorte contestazioni (salvo l'apposito giudizio di cognizione nel quale sono litisconsorti lo stesso terzo, il creditore pignorante, il debitore ed i creditori intervenuti nell'esecuzione) rimane estraneo al rapporto processuale, essendo egli chiamato soltanto al fine di specificare di quali cose o somme sia debitore o si trovi in possesso e quando deve eseguirne il pagamento o la consegna e pertanto la sua partecipazione al giudizio di opposizione agli atti esecutivi - nel quale la controversia rimane limitata tra il debitore e il creditore procedente (oltre gli eventuali interventi) e la sentenza è destinata a fare stato esclusivamente rispetto a costoro - non è necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c., né è imposta da altre specifiche disposizioni del codice di rito, come l'art. 604 c.p.c., ultimo comma, in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, ma soltanto possibile in via d'intervento volontario, quando il terzo vi abbia interesse, per sostenere le ragioni dell'opponente.
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