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Art. 31 c.p.c. - Cause accessorie


La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'articolo 10 secondo comma.

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Definizione di causa accessoria
L'art. 31 cod. proc. civ., con una disposizione derogatrice alle regole generali sulla competenza, consente all'attore di proporre la domanda accessoria solo dinanzi al giudice che è competente sulla domanda principale per ragioni di territorio.
L'accessorietà delle cause ricorre quando siano dedotte in giudizio due o più obbligazioni che siano fra loro in rapporto di subordinazione (perchè di contenuto meno rilevante) o quando tra le varie domande sussista un rapporto di conseguenzialità logico-giuridica, in forza della quale una delle pretese trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesa oggetto dell'altra causa. Il vincolo di accessorietà, dunque, presuppone anche l'identità dei soggetti della causa principale e di quelli della causa accessoria.
D'altro canto, ad esempio,  in giurisprudenza è stato ritenuto che la domanda delvenditore per il pagamento del prezzo e quella del compratore per la riduzione del prezzo per vizi della merce, pur essendo connesse, non presentano un rapporto di accessorietà stante la diversità del petitum, avendo la prima azione natura condannatoria  e la seconda, invece, essendo diretta ad ottenere un accertamento modificativo del quantum dovuto (Cass. sent. n. 7863/1990). 
Esempi di cause accessorie sono quelle aventi ad oggetto: interessi, spese, danni arrecati mediante lo spoglio o la turbativa del possesso o derivanti da inadempimento contrattuale.
L'effetto dell'accessorietà sta nel fatto che il vincolo di connessione fra più domande della stessa parte rileva, quale ragione di deroga alle regole sulla competenza, se le domande stesse siano originariamente inserite in unico processo, ai sensi e nei casi degli artt. 31 e 33 cod. proc. civ., ovvero, se siano separatamente proposte davanti ai giudici rispettivamente competenti, può implicare una riunificazione dei procedimenti, secondo le previsioni dell'art. 40, cod. proc. civ., ma non autorizza ad adire un giudice incompetente, solo perché davanti a lui sia pendente una causa connessa.