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Art. 96 c.p.c. - Responsabilità aggravata



Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

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Giurisprudenza
Cass., massima sentenza n. 7052 del 05.07.1990
In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e di lite temeraria, la proposizione di un ricorso per Cassazione, che, a differenza di quello per regolamento di giurisdizione, non sospende il processo né impedisce l'esecuzione della sentenza d'appello, anche se infondato e meramente dilatorio, non può essere produttiva del danno processuale previsto dall'indicata norma, dato che la parte avversaria non è costretta ad attendere l'esito del giudizio d'impugnazione e può nel frattempo soddisfare le proprie pretese mettendo in esecuzione la sentenza di merito, sempre che non si verta in una di quelle particolari ipotesi nelle quali la sentenza può essere eseguita dopo il suo passaggio in cosa giudicata.


Cass., massima sent. n. 1788 del 13.04.1989
La responsabilità risarcitoria per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., non può discendere dal mero riscontro del difetto di normale prudenza o diligenza nel valutare il fondamento della domanda o dell'eccezione, perché postula, in alternativa al dolo, la "colpa grave", cioè un'imprudenza o trascuratezza elevata, per il mancato impiego di un minimo di diligenza, sufficiente a far avvertire l'ingiustizia della pretesa avanzata in causa.

Cass., massima sent. n. 8872 del 28.11.1987
A differenza del primo comma dell'art. 96 c.p.c., secondo cui la responsabilità aggravata ivi prevista deve essere fondata su dolo o colpa grave, il secondo comma del citato articolo, riferendosi alla parte che abbia agito "senza la normale prudenza" e, cioè, con colpa lieve, non delimita l'ambito di operatività della norma ai soli comportamenti qualificati da tale elemento soggettivo (trovando applicazione negli altri casi i principi generali sulla responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c.), ma lo estende a tutti i comportamenti ivi tipizzati nei quali la parte abbia agito con dolo o con qualsiasi tipo rilevante di colpa, sia grave che lieve.

Cass., massima sent. n. 5069 del 03.03.2010
L'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità.

Cass., massima sent. n. 15964 del 07.07.2009
La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata in conseguenza della trascrizione della domanda giudiziale prevista dall'art. 96, secondo comma, c.p.c., non attenendo al merito della controversia (i cui termini, con riferimento all'oggetto e alle "causae petendi" delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati secondo la fissazione che deriva dagli atti iniziali), può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante è in grado al termine dell'istruttoria di valutarne la fondatezza e di offrire al giudice gli elementi per la quantificazione del danno subito; ne consegue che, a maggior ragione, la sua proposizione deve ritenersi ammissibile con l'istanza di sequestro conservativo, avanzata in corso di causa anteriormente alla precisazione delle conclusioni (ancorché successivamente alla costituzione in giudizio dell'istante medesimo, quando la domanda giudiziale della controparte sia stata già trascritta) e poi reiterata in sede di conclusioni.

Cass., massima sent. n. 8857 del 10.10.1996
Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., costituisce un illecito, fonte della responsabilità risarcitoria regolata da tale disposizione processuale, la trascrizione di una domanda giudiziale - attività rappresentante una facoltà e non un dovere della parte - senza la normale prudenza, cioè senza adeguata valutazione critica circa la possibilità che il diritto fatto valere con la domanda effettivamente sussista e possa essere positivamente accertato in giudizio.

Cass., massima sent. n. 97 del 04.01.1995
È inammissibile la domanda di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con rinvio della liquidazione ad un separato giudizio, spettando il giudizio sulla responsabilità aggravata, sia per l'"an", sia per il "quantum", esclusivamente al giudice investito del merito, nell'ambito di una competenza funzionale che non consente la scissione di quei due momenti, neanche su concorde richiesta delle parti.