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Art. 194 cpp - Oggetto e limiti della testimonianza



art. 194 cpp - Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.

L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

Giurisprudenza sull'art. 194 cpp
Cass., massima sentenza n. 12930 del 26.02.2008
In tema di prova testimoniale, non è configurabile alcuna nullità o inutilizzabilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 187 e 194 cpp nel caso in cui la deposizione del teste verta anche su fatti che non si riferiscono espressamente alla imputazione oggetto di contestazione. Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività, la prova testimoniale raccolta in ordine ad un reato diverso da quello contestato risulta pienamente valida ed utilizzabile. 

Cass., massima sentenza n. 44644 del 18.10.2011
Nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi. 

Cass., massima sentenza n. 9099 del 16.07.1999
L'individuazione dell'autore del reato è istituto diverso e autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dagli articoli 213 cpp e seguenti, e non è, quindi, soggetto alle forme stabilite per quest'ultima; in particolare esso è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 cpp, e trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente dalla parte offesa o da altri che abbiano accertato l'identità personale dell'imputato. Ne consegue che la differenza tra i due istituti è ancora più sensibile allorché l'individuazione dell'autore del reato sia avvenuta fuori dal processo, prima dell'avvio delle indagini preliminari, ad opera della parte offesa o di altri che ne riferisce in giudizio, perché tramite la testimonianza si deduce nel processo un fatto storicamente avvenuto, mentre la ricognizione tende invece ad acquisirlo.

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